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TARI: il giudicato definitivo non influisce su questioni che possono variare di anno in anno

Con la sentenza n. 21555 del 7 luglio 2022, la Corte di Cassazione in tema di produzione e smaltimento dei rifiuti speciali, in riferimento al relativo diritto all’esenzione delle superfici occupate chiarisce che, la sentenza definitiva per una determinata annualità non può condizionare le valutazioni del giudice tributario sul diritto a fruire dell’ agevolazione per i periodi d’ imposta successivi, in quanto per ottenere l’ agevolazione il contribuente è tenuto a provare e a delimitare le superfici produttive di rifiuti speciali, nonché il loro smaltimento.: “[…] “è del tutto evidente che l’ accertamento relativo allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali integra, così come del resto la stessa produzione di detti rifiuti, elemento di fattispecie che non ha connotazione di durevolezza in quanto suscettibile di modifiche, e variazioni, dall’ uno all’ altro periodo di imposta […]”.

Il principio conferma un ormai consolidato orientamento della Corte (si veda la sentenza 4832/2015) e in particolare chiarisce che l’effetto vincolante del giudicato esterno vale in riferimento ai soli casi in cui vengano in esame fatti aventi, per legge, efficacia permanente o pluriennale e devono essere escluse, invece, le situazioni che possono variare di anno in anno e delle quali, quindi, per ciascun anno va accertata la persistenza di determinati requisiti, come nel caso dei  rifiuti speciali, dove sussiste l’onere della prova in capo al contribuente per dimostrare che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate. Grava inoltre sull’ interessato, l’onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali. 

Con l’introduzione delle modifiche normative previste dal D.Lgs 116/20 in riferimento alla nuova definizione di rifiuti urbani, le utenze non domestiche che decidono di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, devono comunque fornire le prove documentali da cui si evince di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.