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Sulla rateizzazione delle proprie entrate i Comuni hanno ampia scelta

Con Risoluzione n. 3 del 17 aprile 2020, il Dipartimento Finanze del MEF è intervenuto per fornire chiarimenti in relazione alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di rateizzazione delle entrate proprie.

Dopo un excursus normativo e giurisprudenziale iniziale, volto a ribadire la piena facoltà da parte dei Comuni di regolare le modalità di riscossione, il Ministero procede a chiarire che le stesse possibilità rimangano in capo ai Comuni sia in caso di avvisi di accertamenti esecutivi, introdotti dall’articolo 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2020, sia qualora la riscossione venga affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione. Nella norma citata si afferma che nei casi di affidamenti ad AdE-R si applichino solo le disposizioni stabilite dal solo comma 792; tuttavia sono i commi successivi (da 796 a 801) che dispongono la facoltà del Comune di disciplinare le forme di rateizzazione dei crediti. A tal proposito il Ministero afferma che è comunque esercitabile la facoltà del Comune di scegliere numero e importo delle rate anche per le entrate affidate al Concessionario in funzione del disposto di cui al comma 1-bis, dell’art. 26 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 che lascia salva la possibilità di una diversa determinazione da parte dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente.

Si ricorda infine che l’unico limite alla regolamentazione comunale in materia di dilazione di pagamento è costituito da quanto disposto dal comma 797 che stabilisce una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01: il Dipartimento delle Finanze infatti ritiene che in questo caso il Legislatore abbia inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore, sottraendo questa disposizione alla potestà comunale.