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Riserva di posti nei concorsi per dirigente comunale ad applicazione limitata

Come noto, il comma 1-bis dell’art. 28 del D.L. n. 75/2023, convertito, con modificazioni dalla legge n. 112/2023 (modificato, da ultimo, dal D.L. 105/2023), ha introdotto la possibilità per gli enti locali di prevedere, nell’ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative ad evidenza pubblica, nonché al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo.

Nel dare riscontro, con Nota Prot. 63059 del 23 ottobre 2023, ad una richiesta di parere finalizzata a verificare la possibilità di apporre la riserva in favore di un dirigente titolare di incarico ex art. 110 Tuel assunto previo esperimento di prove comparative a evidenza pubblica, l’Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha precisato di non ritenere possibile, in via generale, l’applicazione della riserva di cui al citato articolo 28 in favore dei dirigenti titolari di incarichi a tempo determinato ex art. 110 TUEL, salvo l’ipotesi in cui l’incarico sia stato conferito attraverso il previo svolgimento di “procedure selettive e comparative a evidenza pubblica”, volte all’accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno, dovendosi di contro escludere tassativamente quelle procedure svolte mediante mera comparazione dei curriculum dei candidati, ovvero tramite procedure c.d. idoneative (che costituiscono il principale strumento, nella prassi, attraverso il quale si ricorre al conferimento di tali incarichi).

Da quanto detto discende che l’esperimento, da parte del dirigente in questione, di prove comparative non assimilabili al concorso pubblico, determini, ad avviso dell’Ufficio, la non applicabilità della riserva di cui al citato articolo 28 anche in presenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma quali abilitanti al godimento della riserva medesima.

Di contro, l’ipotesi di riserva concorsuale, appare condivisibile con riguardo al funzionario già assunto a tempo indeterminato (quindi già incardinato nei ruoli dell’amministrazione) al quale sia stato conferito un incarico dirigenziale (ad esclusione, ovviamente, di quelli svolti nell’ambito della diretta collaborazione).

In questo caso, ha evidenziato il Ministero, si tratta infatti di una simmetria col principio introdotto dall’articolo 28, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che consente – seppure con quote di riserva diverse – una selezione di carattere sostanzialmente esperienziale per il funzionario di ruolo che abbia ricoperto incarichi dirigenziali.

Con lo stesso parere, l’Ufficio Legislativo ha poi altresì chiarito che, nell’ambito dei meccanismi concorsuali, l’amministrazione sia tenuta unicamente a rispettare, valorizzandola, la percentuale indicata dalla norma a valere sul complesso dei posti disponibili a legislazione vigente e coerentemente al piano dei fabbisogni, con l’effetto di potersi reputare assentibile, ove adeguatamente salvaguardata la quota di riserva per il personale esterno, la sua applicazione rispetto al totale dei posti banditi dall’amministrazione, sia pure attraverso il ricorso a procedure concorsuali diverse, bandite contestualmente e comunque nell’ambito della pianificazione dei fabbisogni.