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Riparto del fondo per il finanziamento dell’incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali: nuovi chiarimenti del Ministero

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul portale della Finanza locale un comunicato contenente taluni chiarimenti e precisazioni in merito alle modalità di riparto e di utilizzo del Fondo per il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali.

Al punto 3 del suddetto comunicato è stato precisato in particolare che «le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV -capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” -articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1».

Questa precisazione ha creato notevole disorientamento tra gli addetti ai lavori, i quali hanno pertanto inviato al Ministero nuove richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 583 a 587 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Allora la Finanza locale (di intesa con gli Uffici della Ragioneria Generale dello Stato) ha evidenziato in data odierna che «le risorse già assegnate con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 sono interamente destinate a tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario per concorrere, in via esclusiva, al maggiore onere sostenuto dagli stessi per l’incremento delle indennità di funzione previste dai commi da 583 a 587 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Nel caso di mancato o minore utilizzo delle predette risorse, i Comuni procederanno a versarle sul Capo XIV – capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” – articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari”
».

Di conseguenza, solo il mancato o minore utilizzo delle predette risorse farà sorgere l’obbligo in capo agli enti di procedere al rimborso (in tutto o in parte) del contributo già liquidato.