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Revoca della concessione demaniale: IMU non più dovuta dal concessionario

Con la sentenza n. 1122 del 11/03/2022 la Commissione Tributaria Regionale Lazio Sezione 2 ha chiarito che in caso di revoca della concessione demaniale viene meno il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato quale presupposto della soggettività passiva IMU richiesto dal D.Lgs. n. 23 del 2011 all’art. 9, comma 1: “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.

A tal proposito è opportuno ricordare che i diritti reali costituiscono una categoria chiusa, insuscettibile di ampliamento a seguito di interpretazioni estensive.
Ne consegue che il possesso richiesto dalla legge ai fini della soggettività passiva IMU, deve corrispondere ad uno di tali diritti; nel caso della concessione demaniale nell’impianto normativo è espressamente indicato il soggetto passivo, il quale deve avere un possesso qualificato. In altri termini nel caso in esame è la legge che attribuisce al concessionario l’onere contributivo, nel presupposto che, a seguito dell’atto concessorio, il concessionario acquisti il possesso qualificato del bene. Come precisato dalla CTR “In sostanza, il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato è l’atto di concessione. Ne consegue che la revoca della concessione fa venir meno tale titolo”.

Le conclusioni cui giunge la CTR si pongono in linea con il generale principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti tributari (Cass. civ. Sez. V Ord., 22 luglio 2021, n. 20977, in tema di cessazione degli effetti del contratto di leasing).

Nel caso in esame dalla CTR pertanto non può assumere rilievo ai fini tributari la circostanza rappresentata dal Comune della perdurante ed abusiva detenzione del bene da parte dell’ex concessionario, sebbene resti rilevante per ogni conseguente azione restitutoria e risarcitoria.

In ultimo, si rileva che quanto stabilito dalla sentenza in commento, trova applicazione anche nell’ambito della nuova IMU dato che il Legislatore ha confermato la soggettività passiva del concessionario in caso di concessione delle aree demaniali (art. 1 co. 743 L. 160/2019).