Il Decreto 4 febbraio 2026 del MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2026, ha approvato il nuovo modello di “Dichiarazione Recupero ICI”, completo di istruzioni e specifiche tecniche. I Comuni potranno ricevere tali dichiarazioni, secondo le modalità telematiche previste, entro il 31 marzo 2026 dai soggetti tenuti al recupero dell’ICI per il periodo 2006-2011. L’eventuale versamento delle somme dovute, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2026.
La disciplina trova fondamento nell’art. 16-bis del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, introdotto in sede di conversione dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, che dà attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e alle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023. Tali atti hanno riguardato l’annullamento parziale della Decisione 2013/284/UE della Commissione, relativa al regime di esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per determinate finalità, nella parte in cui non era stato disposto il recupero degli aiuti ritenuti illegittimi.
In attuazione di tali pronunce, il citato art. 16-bis del D.L. n. 131/2024 ha delimitato l’ambito temporale del recupero agli anni compresi tra il 2006 e il 2011.
L’adempimento riguarda nello specifico gli enti non commerciali (ENC) che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) relativa a uno degli anni di imposta 2012 e 2013, indicando un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, per le medesime imposte e annualità, un importo superiore a 50.000 euro annui. La dichiarazione, riferita a tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel periodo oggetto di recupero, deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica secondo le procedure stabilite dal decreto attuativo. I dati saranno resi disponibili ai Comuni tramite il sistema informatico del Dipartimento delle Finanze.
Ai fini del calcolo dell’ICI da recuperare si applica la disciplina IMU vigente per l’anno d’imposta 2013, mentre base imponibile, moltiplicatori e aliquote restano quelli previsti dalla normativa ICI in vigore per ciascun anno interessato. Qualora l’aliquota effettiva non sia determinabile, si applica l’aliquota media del 5,5 per mille.
Alle somme da recuperare si aggiungono gli interessi, calcolati con il criterio dell’interesse composto, a decorrere dalla data in cui il beneficio è stato messo a disposizione del contribuente fino alla data del recupero. Gli interessi devono essere determinati direttamente dal soggetto passivo nella dichiarazione e versati contestualmente all’importo dovuto. Per agevolare il calcolo, il Dipartimento delle Finanze del MEF mette a disposizione un’apposita applicazione sul proprio sito istituzionale, elaborata secondo i criteri indicati dai servizi della Commissione europea.
Il modello dichiarativo e le relative istruzioni disciplinano inoltre le modalità di applicazione del regime “de minimis” vigente nei diversi anni oggetto di recupero, in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 131 del 2024 e del DPCM 23 dicembre 2025: il versamento non è dovuto se nel periodo dal 2006 al 2011 sono stati rispettati le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti de minimis, cosiddetti “generali”, pro tempore vigenti al tempo dell’aiuto da recuperare. Il versamento non è dovuto anche nel caso in cui l’ammontare dell’aiuto soddisfa i requisiti stabiliti da un regolamento europeo che dichiara alcuni aiuti compatibili con i Trattati.
Per gli uffici tributi degli enti locali si prospetta, quindi, un’ulteriore attività gestionale, che comprende il controllo delle dichiarazioni pervenute e dei relativi versamenti entro il 30 aprile 2026, nonché lo svolgimento delle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 16-bis, comma 8, del D.L. n. 131 del 2024 nei casi di omessa presentazione della dichiarazione.
