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Le delibere di conferma delle aliquote IMU/TASI sono legittime anche senza pubblicazione sul sito MEF

Con sentenza 4942/2022 il Consiglio di Stato ha chiarito che le delibere di conferma delle aliquote IMU e TASI sono legittime anche se non sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze.

Precisa infatti il Consiglio di Stato che la disciplina, ben descritta nella pronuncia, inerente alla determinazione delle aliquote IMU e TASI, alla c.d. maggiorazione TASI, nonché la loro approvazione, mira ad autorizzare gli enti locali alla conservazione e al mantenimento della maggiorazione di aliquota per le annualità di imposta successive al 2015 e fino al 2019, purchè tale scelta sia stata espressamente e tempestivamente formalizzata, senza soluzione di continuità, a mezzo di apposita delibera consiliare.

Detta delibera è assoggettata, sotto il profilo della efficacia, allo specifico onere di pubblicazione, in difetto del quale, per quanto di per sé non invalida, non avrebbe potuto sortire effetto, trovando in tal caso applicazione, relativamente agli obblighi fiscali dei contribuenti, un regime di invarianza rispetto alle pregresse annualità.

Ne consegue che la sanzione della inefficacia della deliberazione non pubblicata sul sito del Ministero non incide di per sé sulla complessiva legittimità della stessa, relativamente alla mera riconferma dell’aliquota dell’anno precedente: “Del resto, se così non fosse, la sanzione scolpita dall’art. 1, comma 688 della L. n. 147 cit. verrebbe implausibilmente estesa e generalizzata a tutte le delibere consiliari (sia a quelle relative alla variazione o all’incremento delle aliquote, sia a quelle intese alla mera conferma in continuità): il che risulta obiettivamente incoerente con la previsione del mero regime di invarianza rispetto alla precedente annualità (nel senso che tale regime si giustifichi in termini di sterilizzazione degli eventuali incrementi, non avendo per contro pratico senso per l’ipotesi della mera conferma, che lascerebbe comechessia invariato il quadro delle aliquote, in quanto già maggiorate per la pregressa annualità)”.