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Le abitazioni possedute dagli IACP non sono esenti IMU

Con la sentenza 2828/2022, la CTR Lombardia ha stabilito che gli alloggi assegnati agli IACP non possono beneficiare dell’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali in quanto vi è una normativa specifica che dispone l’applicazione della sola detrazione di € 200,00.

Talvolta gli ex IACP ritengono di aver diritto all’esenzione IMU previsto per gli alloggi sociali, i quali sono stati equiparati alle abitazioni principali dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008. Tuttavia, per i fabbricati posseduti da tali soggetti, il D.L. 102/2013 (così come il vigente art. 1 co. 749 L. 160/2019) prevedeva la sola detrazione, confermando di fatto l’assoggettabilità al tributo di detti immobili.

Richiamando la sent. CTR Lombardia 4306/2021, la sent. CTR Abruzzo 480/2020 e la sent. Cassazione 20135/2019, i giudici tributari precisano che anche laddove – per mera ipotesi – si fosse trattato di alloggi sociali, non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU. Infatti, l’attenzione deve essere posta sul fatto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 201/2011, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”. Inoltre, le finalità di carattere sociale svolte dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione sia un’attività di carattere economico.

Tali circostanze portano quindi ad escludere l’applicabilità dell’esenzione IMU agli alloggi posseduti dagli IACP.