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L’annullamento parziale di un accertamento comporta l’emissione di un nuovo accertamento per poter procedere con la riscossione

Qualora il giudice tributario, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, annulli l’avviso di accertamento impugnato e comandi al Comune di provvedere con la rideterminazione dell’importo dovuto, sarà necessario provvedere ad emettere e notificare un nuovo avviso di accertamento, in ottemperanza di quanto stabilito al termine del giudizio. É il principio posto dalla Cassazione con ordinanza n. 29373/2020, emessa a seguito di ricorso proposto da un contribuente contro la sentenza dei giudici tributari regionali che, riconoscendo le ragioni del Comune, avevano confermato la legittimità di una ingiunzione di pagamento emessa in riferimento ad un avviso di accertamento parzialmente annullato in sede giudiziale.

Nella pronuncia si legge: “L’Amministrazione finanziaria, in ipotesi di annullamento di un atto impositivo (nella specie disposto con sentenza passata in giudicato) è tenuta ad ottemperare al giudicato di annullamento, al quale deve adempiere, quale atto doveroso, costituente esercizio dello stesso potere impositivo, che nell’ordinamento fiscale non può avere carattere discrezionale (v. in motivazione Cass. n. 14377 del 2007). È stato precisato che: “In caso di annullamento dell’avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l’Amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo purchè nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui al D.P.R. n. 500 del 1973, art. 67, e dunque previo annullamento nell’esercizio del potere di autotutela, di quello precedente” (Cass. n. 27091 de 2019)”.

Il principio impone dunque che un Ente, a seguito di parziale annullamento dell’avviso di accertamento in sede giudiziale, è tenuto ad emettere un nuovo avviso di accertamento, rispettando il giudicato al fine di dare conto delle ragioni per le quali si prosegue nella pretesa tributaria, benché modificata rispetto a quella iniziale e, solo successivamente, in caso di inadempimento da parte del contribuente, provvedere alla notifica della relativa ingiunzione.

Appare evidente che il principio posto dalla Suprema Corte, chiamata a giudicare in merito ad una fattispecie avente ad oggetto un tributo maturato nel 2002, dovrà essere adeguato alla vigente disciplina in materia di riscossione coattiva. Pertanto, qualora si verificasse una fattispecie analoga a quella sopra descritta, i Comuni dovranno provvedere ad emettere nuovi avvisi di accertamento esecutivi, cui seguirà la riscossione coattiva secondo quanto stabilito all’art. 1 co. 792 L. 160/2019.

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