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Inquadramento dei contributi pubblici e del canone di disponibilità nelle operazioni di partenariato

La recente deliberazione n. 200/2021 PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia Romagna, riprendendo quanto già evidenziato nella propria deliberazione n. 3/2021 PAR, ha fornito utili indicazioni circa l’inquadramento ed i limiti ai contributi pubblici ammessi nell’ambito di un’operazione di partenariato pubblico privato nonché in merito alla natura del canone di disponibilità.

Per quanto riguarda i contributi pubblici riconoscibili al partner privato, i magistrati contabili hanno segnalato che “nelle forme di contribuzione da parte pubblica amministrazione (che in ogni caso non possono superare il 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, ndr) vanno considerati i contributi finanziari in conto investimento, il valore di subentro al termine del contratto, il trasferimento in proprietà ed i diritti reali di godimento di beni immobili, la cessione di opere pubbliche e gli strumenti di garanzia apprestati sui ricavi ovvero sul livello di utilizzo dell’opera, i canoni dei servizi, l’eventuale integrazione di ricavi”.

Relativamente al canone di disponibilità, la Sezione di controllo dell’Emilia Romagna ha ricordato come “secondo le indicazioni Eurostat un contratto di partenariato pubblico privato deve contenere un efficace standard di disponibilità e tale circostanza si realizza se gli stessi standard stabiliscono le condizioni per cui il bene può essere veramente utilizzato e se le detrazioni applicate per non disponibilità sanzionano il partner in modo appropriato.
I canoni di disponibilità pertanto laddove non ancorati alla riduzione proporzionale o all’azzeramento per mancata performance costituiscono indebitamento e concorrono alla percentuale del 49% di cui all’art 180 del codice dei contratti quale limite alla contribuzione pubblica”
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