Con l’ordinanza n. 11095/2025 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria, depositata il 28 aprile 2025, è stato chiarito che il diritto di abitazione sorge in capo al coniuge superstite solo nel caso in cui l’immobile sia di proprietà esclusiva dei due coniugi o del coniuge defunto.
L’articolo 540 comma 2 del codice civile è infatti chiaro nel disporre che: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”.
In caso invece di comproprietà dell’immobile adibito a casa coniugale, con un soggetto terzo, ossia un soggetto diverso dai due coniugi come può essere un figlio, il diritto di abitazione non si costituisce in capo al coniuge superstite.
Ne deriva che ai fini del calcolo IMU la totale soggettività passiva in capo al coniuge superstite per la presenza del diritto reale di godimento quale è il diritto di abitazione, non si realizza. In tal caso la soggettività passiva IMU seguirebbe la regola generale di costituirsi in capo ai comproprietari dell’immobile in base a ciascuna quota di proprietà o per la presenza di altro diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, enfiteusi o superficie. Di conseguenza se per esempio il soggetto terzo è proprietario ma non ha la dimora abituale e la residenza nel medesimo immobile dovrà versare l’IMU per la sua quota in quanto non avrà diritto all’agevolazione per l’abitazione principale.