Skip to content

Il versamento spontaneo a seguito di emissione di avviso di pagamento TARI può essere rimborsato

Con sent. 4084/2021, la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha stabilito che i contribuenti hanno diritto al rimborso delle somme versate e non dovute anche qualora abbiano provveduto al pagamento del tributo a seguito di emissione di un avviso di pagamento.

Nella specie, un contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, provvedeva a versare al Comune la TARI per diverse annualità in base a quanto indicato nell’avviso di pagamento da quest’ultimo emesso. Solo successivamente all’intervenuto pagamento, il contribuente riscontrava che i versamenti erano parzialmente indebiti perché nella determinazione della entità del tributo il Comune aveva attribuito alla superficie complessiva dell’immobile la medesima categoria di utenza non domestica senza distinzione tra spazi adibiti ad attività commerciale e quelli adibiti ad attività di lavorazione e stoccaggio, come in precedenza dichiarato.

I giudici tributari, evidenziando come l’avviso di pagamento sia un mero atto “avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi”, rilevavano che, con riferimento al motivo fondamentale di gravame (intervenuta acquiescenza derivante dal pagamento spontaneo del tributo, preclusiva della possibilità di successiva richiesta di restituzione), l’art. 1 co. 164 L. 296/2006 prevede che possa essere richiesto il rimborso delle somme versate e non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione.

I termini assegnati al contribuente dalla norma presuppongono però che il pagamento di quanto non dovuto di cui si chiede la restituzione, sia avvenuto spontaneamente: “In altri termini, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo”.

Le conclusioni cui giungono i giudici lombardi forniscono un principio generale di buona amministrazione valido, a nostro parere, per qualsiasi tributo locale per il quale il Comune scelga di emettere avviso di pagamento bonario.