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Il Regolamento TARI approvato dopo il 31 maggio non può precludere il diritto a fuoriuscire dal servizio pubblico

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta di cui all’articolo 238 comma 10 del TUA devono comunicare tale scelta al Comune entro il 31 maggio, come stabilito dall’articolo 30 comma 5 del D.L. Sostegno che ha altresì fissato al 30 giugno il termine per l’approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI.

Il termine del 30 giugno permette quindi ai Comuni di disciplinare la fuoriuscita dal servizio pubblico (per tutti gli aspetti non disciplinati già dalla norma) in un momento successivo a quello dichiarativo, ponendo il contribuente nelle condizioni di non conoscere la disciplina prima del termine di presentazione della dichiarazione.

A tal proposito, i Comuni che hanno già definito il Regolamento e sono in attesa di approvazione in Consiglio Comunale, possono valutare di prendere contatti direttamente con le utenze non domestiche (quantomeno con quelle che fino al 2020 usufruivano della riduzione della quota variabile per avvio al riciclo di cui all’articolo 1 comma 649 L. 147/2013) per rendere note le modalità di fuoriuscita in quanto, è bene ribadirlo, si ritiene non possano più valere le stesse regole in uso nell’anno 2020 e i contribuenti dovrebbero quindi presentare nuova istanza.

In alternativa, a parere di chi scrive, e quindi per tutte le Amministrazioni Comunali che non hanno ancora definito il testo regolamentare, sarebbe opportuno prevedere un periodo transitorio per l’anno 2021, fissando un termine di presentazione della dichiarazione successivo a quello di approvazione del regolamento stesso, al fine di permettere al contribuente che vuole fuoriuscire dal servizio di poter disporre di tutti gli elementi, comprese le ricadute in ambito tariffario a livello di riduzione, oltre che di conoscere le tempistiche necessarie per compiere la scelta.

Per quanto concerne invece la decorrenza dell’eventuale fuoriuscita, questo aspetto deve necessariamente essere disciplinato all’interno del Regolamento dal momento che la norma non stabilisce nulla in merito. A tal proposito riteniamo che, a regime, l’effetto della scelta debba decorrere da una data successiva a quella di presentazione della dichiarazione (es. 1° giorno del mese successivo), non avendo il Comune la possibilità di verificare se effettivamente quella utenza abbia o meno usufruito del servizio pubblico prima di quella data e comunque non avendo potuto provvedere ad informare il Gestore pubblico della raccolta circa la volontà dell’utenza. Diverso il discorso per l’anno corrente: l’assenza di disciplina al 1° gennaio, giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni, non può penalizzare il contribuente che potrebbe aver già scelto, in conformità con quanto concesso dalla norma, di non avvalersi del servizio pubblico già dai primi mesi dell’anno; pertanto pare opportuno che la decorrenza per l’anno 2021 possa essere retroattiva, purché tale circostanza sia debitamente comprovata, pur con le modalità stabilite dal Comune in sede di approvazione del Regolamento.