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Il contratto preliminare non giustifica l’accertamento

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 117/2020/PRSP ha sottolineato come il contratto preliminare di vendita non costituisca idoneo titolo giuridico a supporto di un accertamento in entrata.

Il Principio contabile 4/2 Allegato al DLgs. 118/2011 prevede ai punti 3.13 e 3.14 quanto segue 
“3.13 Nella cessione di beni immobili, l’obbligazione giuridica attiva nasce al momento del rogito (e non al momento dell’aggiudicazione definitiva della gara). In tale momento, l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria. 
L’accertamento è registrato anticipatamente nel caso in cui l’entrata sia incassata prima del rogito, salve le garanzie di legge. Nel caso in cui il contratto di compravendita preveda il pagamento differito, è consentito l’accertamento delle entrate con imputazione nel primo esercizio se il pagamento non è stabilito oltre i 12 mesi dell’anno successivo.
“3.14 Per tutte le altre cessioni di beni, l’obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà. In tale momento, l’entrata deve essere accertata con imputazione all’esercizio previsto nel contratto per l’esecuzione dell’obbligazione pecuniaria.”

Alla luce di quanto sopra è chiaro come l’ente sia autorizzato ad accertare la somma derivante dall’alienazione solo al momento del passaggio effettivo della proprietà che si perfeziona con il contratto di compravendita e non con il preliminare. 
I magistrati evidenziano come, oltre alla non corretta procedura di contabilizzazione, l’operazione messa in atto dal Comune in analisi ha portato ad una quantificazione dell’avanzo di amministrazione sovrastimata.

E’ utile rammentare come, al di fuori degli effetti contabili, il contratto preliminare di vendita possa assumere pesi diversi ai fini dell’applicazione di vincoli normativi e procedure di controllo che ricadono sempre in capo agli enti.

In applicazione di quanto previsto all’art. 12 commi 1-bis e 1-quater del DL 98/2011 in tema di acquisto di immobili, la Corte dei Conti si è espressa differentemente a seconda che si trattasse di preliminare puro o preliminare ad effetti anticipati.
Riportiamo a supporto alcune delle deliberazioni pubblicate a questo proposito: Liguria – Del. 51/2013, Lombardia – Del .102/2013 e Del. 168/2013 e Toscana – Del. 136/2013.