La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 5236 del 9 marzo 2026, ha ribadito la distinzione tra l’esenzione IMU per abitazione principale e le agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa”.
Secondo la Corte, il diritto all’esenzione IMU per abitazione principale sussiste esclusivamente quando il contribuente ha stabilito nell’immobile sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto usufruendo delle agevolazioni “prima casa” e indipendentemente dal fatto che si tratti dell’unica abitazione posseduta.
La Cassazione richiama inoltre l’orientamento consolidato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, secondo cui per abitazione principale, ai fini IMU, deve intendersi l’unità immobiliare nella quale il soggetto passivo ha stabilito sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale. Non assume quindi rilievo il luogo di residenza di eventuali altri componenti del nucleo familiare, sebbene la formulazione letterale dell’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019 non sia stata ancora adeguata dal legislatore a tale interpretazione.
Ne consegue che il requisito del trasferimento della residenza e dell’utilizzo dell’immobile quale dimora abituale deve essere soddisfatto tempestivamente. In mancanza, per i mesi in cui non risulti avviato il procedimento di cambio di residenza, l’immobile non può beneficiare dell’esenzione e l’IMU risulta dovuta.
Il diverso trattamento fiscale tra immobili “prima casa” e “abitazione principale” deriva infatti dalla differente funzione dei tributi: l’agevolazione sull’imposta di registro è finalizzata a favorire l’accesso alla proprietà dell’abitazione, mentre l’esenzione IMU mira a evitare l’imposizione patrimoniale sull’immobile nel quale il contribuente vive stabilmente.
In sede di verifica dei versamenti IMU, si suggerisce pertanto agli operatori degli uffici tributi di prestare particolare attenzione alla data di decorrenza della residenza anagrafica nell’immobile e all’effettiva dimora abituale del contribuente, verificando i periodi di eventuale scostamento tra acquisto dell’immobile e richiesta di cambio di residenza. In tali casi può risultare opportuno procedere al recupero dell’IMU per i mesi antecedenti alla richiesta di trasferimento della residenza, qualora non sussistano i requisiti dell’abitazione principale: contestuale residenza e dimora abituale.
