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Dopo il 31/12/2021 inibiti i diritti dell’ente socio in caso di mancata alienazione delle quote di partecipazione

Con deliberazione n. 94/2021 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha ricordato come il c. 5bis dell’art. 24 del TUSP (comma inserito con la Legge di Bilancio 2019), abbia introdotto una deroga temporanea all’impossibilità di esercitare i diritti sociali dell’ente socio nei confronti della società per cui, dichiarata la volontà di dismetterla nell’ambito della revisione straordinaria condotta nell’esercizio 2017, non si fosse proceduto alla dismissione entro un anno dalla decisione. Tale deroga scade il 31 dicembre 2021. I magistrati contabili hanno pertanto evidenziato come risulti evidente che, allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, tornino ad applicarsi i commi 4 e 5 dell’art. 24 d.lgs. 175/2016, per cui, se la partecipazione non risultasse alienata a tale data, il socio pubblico non potrebbe esercitare i diritti sociali e la partecipazione dovrebbe essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437-quater del codice civile.