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DDL di Bilancio 2027: le ulteriori misure per gli enti locali

La prima analisi del testo del ddl di Bilancio 2027 evidenzia ulteriori punti di interesse per gli enti locali che vanno a completare le novità illustrate nei nostri precedenti articoli.

L’articolo 120 prevede un incremento di 200 milioni di euro per il 2027 del Fondo per l’assistenza ai minori istituito dalla legge n. 207/2024. Viene inoltre aggiornato il riferimento per il riparto: per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna si considerano i fabbisogni standard monetari risultanti dagli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da utilizzare i dati più recenti senza dipendere dai tempi di pubblicazione del decreto annuale sugli obiettivi di servizio del sociale.

Per gli asili nido, l’articolo 121 disciplina il riparto delle eventuali risorse eccedenti quelle necessarie a raggiungere l’obiettivo di copertura del 33 per cento per ciascun Comune. Per il 2027 il decreto di riparto è previsto entro il 31 gennaio 2027, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione tecnica: non si tratta di un nuovo stanziamento, ma della redistribuzione delle eccedenze disponibili.

Gli articoli dal 123 al 125 interessano gli enti in difficoltà finanziaria prevedendo misure di supporto quali l’istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 per gli enti locali che hanno contratto anticipazioni di liquidità e si trovano nelle condizioni previste dall’art. 123. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti richiamati dall’articolo 1, comma 645, della legge n. 199/2025, risultanti dal rendiconto 2025 cancellano il debito verso lo Stato relativo alle anticipazioni di liquidità indicate dalla norma e, a decorrere dal rendiconto 2026, eliminano il relativo accantonamento al FAL. La cancellazione non si traduce, tuttavia, in un corrispondente risparmio annuo liberamente spendibile, l’ente assume infatti, per il periodo 2027-2051, specifici limiti all’applicazione del risultato di amministrazione, determinati con riferimento al rendiconto 2025, e si impegna a versare al bilancio dello Stato importi pari ai minori oneri derivanti dalla cancellazione. L’articolo 125 introduce maggiore flessibilità per i Comuni interessati dalle procedure di ripiano del disavanzo.

L’articolo 127 interviene invece sulle verifiche degli obiettivi introdotti dalla legge n. 207/2024. Per controllare l’accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica rilevano i dati riportati nella colonna c) dell’allegato a/1 al rendiconto trasmesso alla BDAP. Se il comparto degli enti territoriali non consegue l’equilibrio o non garantisce l’accantonamento complessivo richiesto, sono individuati gli enti inadempienti. Per questi è previsto un incremento del fondo da iscrivere nel bilancio dell’esercizio successivo a quello verificato, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto: l’importo è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo e del mancato accantonamento, totale o parziale. Il testo precisa che l’incremento opera anche quando il comparto manca uno solo dei due obiettivi.

L’articolo 128 modifica, per il 2027 e il 2028, le modalità di rilevazione del contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge n. 213/2023, assimilandolo alle indicazioni previste dalla Legge di bilancio 2025. In pratica tutte le quote che gli enti devono riconoscere a titolo di contributo alla finanza pubblica (legge di bilancio 2024 e legge di bilancio 2025) devono essere iscritte in apposito accantonamento alla Missione 20 del bilancio. Anche le somme relative al contributo alla finanza pubblica da legge di bilancio 2024 confluiranno, quindi, nella quota accantonata del risultato di amministrazione, destinabile al finanziamento di spese di investimento o al ripiano anticipato dell’eventuale disavanzo.

L’articolo 129 include tra le operazioni costituenti indebitamento degli enti territoriali i contratti di partenariato pubblico privato e di concessione relativi a opere e lavori, disciplinati dal libro IV del D.Lgs. n. 36/2023. La nuova disciplina si applicherebbe alle operazioni perfezionate dall’entrata in vigore della legge, con effetti da considerare nella valutazione dei limiti di indebitamento degli enti.

L’articolo 130 aggiorna i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo incrementi di 300 milioni nel 2028, 700 milioni nel 2029 e 600 milioni nel 2030 e rideterminando il profilo complessivo dei trasferimenti anche alla luce delle disposizioni intervenute nel 2026. La misura riguarda i flussi di cassa del Fondo e non equivale a una nuova assegnazione diretta di contributi ai singoli Comuni.

Gli articoli da 131 a 134 intervengono sul sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in termini di disciplina degli stessi, supporto alla loro definizione e aggiornamento e successivo monitoraggio.

 

 

 

 

 

Tags: Contributo alla finanza pubblica, Enti dissestati, Legge di bilancio 2027, LEP, Partenariato Pubblico Privato