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Contributi messa in sicurezza edifici e territorio: quote, tempi di erogazione e rendicontazione

Il Ministero dell’Interno di concerto con il MEF ha emanato il Decreto 23 febbraio 2021 che definisce modalità, tempi di erogazione e, per ogni comune beneficiario, le singole quote del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

L’Allegato 3 al decreto riporta l’elenco dei comuni beneficiari, per l’anno 2021, di complessivi euro 1.849.343.190,12. Le quote assegnate non sono da ritenersi definitive in quanto subordinate all’esito della verifica da parte del Ministero dell’Interno in ordine alla trasmissione da parte degli enti, entro il 31 marzo 2021, di due delibere.

La prima delibera che l’ente deve avere adottato entro il 31.12.2020 è quella di approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA), la seconda, che deve sempre avere data non successiva al 31.12.2020, è quella di approvazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

In caso di esito negativo della verifica il contributo di cui all’Allegato 3 verrà ridotto del cinque per cento e la rideterminazione dello stesso avverrà, con decreto del Ministero dell’Interno, entro il 30 Aprile 2021 destinando le risorse liberate per lo scorrimento della graduatoria di cui Allegato 2 al decreto.

Il Ministero dell’interno erogherà i contributi in tre tranches:
1) una prima quota pari al 20% entro il 28 febbraio 2021,
2) una seconda quota pari al 60% previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori,
3) saldo del 20% a seguito della trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

I lavori dovranno essere affidati entro i termini previsti dall’art. 1 comma 143 della L. 145/2018 – Legge di bilancio 2019 – che prevede: “143. L’ente beneficiario del contributo di  cui  al  comma  139  è tenuto  ad  affidare  i  lavori  per  la  realizzazione  delle  opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla  data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per  le  opere  con costo fino a 100.000 euro  l’affidamento  dei  lavori  deve  avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra  100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento  dei  lavori  deve  avvenire  entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e  2.500.000  euro  l’affidamento  dei  lavori  deve  avvenire  entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro enti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo  complessivo  del  quadro  economico  dell’opera
medesima. Qualora l’ente beneficiario del contributo,  per  espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga  degli  istituti della centrale unica di committenza  (CUC)  o  della  stazione  unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati  di tre mesi. I risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d’asta  sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste  dal  comma  141,  a condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  sei  mesi  dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.”