In seguito alla Deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, le Sezioni regionali di controllo si sono allineate alle indicazioni relative alle modalità di contabilizzazione delle entrate da componenti perequative.
La Sezione regionale per la Toscana con Deliberazione n. 142/2025 e anche la Sezione regionale per la Liguria, che pure in precedenza aveva assunto una differente posizione, con Deliberazione n. 70/2025, hanno confermato quanto espresso nella richiamata Del. n. 13/SEZAUT/2025/QMIG.
Le entrate da componenti perequative devono trovare allocazione al titolo 3° entrate, suggeriamo alla codifica “Altre entrate correnti n.a.c. E.3.05.99.99.999”, devono essere accertate sulla competenza dell’anno di bollettazione e opportunamente svalutate a FCDE. I magistrati contabili fanno, poi, riferimento alla contabilizzazione delle voci di spesa correlate: eventuale costi sostenuti dall’ente per raccolta rifiuti in mare e gestione rifiuti derivanti da eventi eccezionali, riconoscimento agevolazione da bonus sociale, riversamento a CSEA e accantonamento nel risultato di amministrazione.
Come abbiamo evidenziato nel corso del nostro webinar dello scorso 23 luglio, la gestione contabile delle componenti perequative risulta essere complessa e, ad oggi, non chiaramente e ufficialmente definita, sebbene gli enti siano chiamati a recepire nel proprio bilancio tutte le registrazioni necessarie per chiudere la “coda” gestionale delle componenti UR1 e UR2 derivanti dal 2024, gestire la nuova componente UR3 applicata dal 2025 e predisporre a bilancio la struttura adatta a recepire i riflessi contabili sulle annualità successive.