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Chiarimenti del MEF sul frazionamento orario della tariffa giornaliera per i mercati

Nella giornata di ieri è stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze la Risoluzione n. 6/DF del MEF in tema di applicazione delle tariffe giornaliere del Canone mercatale, con particolare riferimento all’applicazione di detta tariffa in caso di frazionamento orario.

Come noto l’art. 1 co. 843 L. 160/2019 stabilisce che i Comuni applicano le tariffe giornaliere del Canone per i mercati “frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo”. Il quesito posto al MEF aveva quindi lo scopo di ottenere un chiarimento circa la corretta interpretazione di questa disposizione e nello specifico veniva chiesto se la tariffa dovesse essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9 o se invece dovesse essere frazionata per un massimo di 9 ore.

Il MEF, fornendo un esempio pratico, conferma la correttezza della prima soluzione, vale a dire il frazionamento della tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera.

Tale ultima disposizione, oltre ad essere maggiormente aderente alla norma, punta a limitare la potestà regolamentare degli enti locali così per evitare l’eccessiva polverizzazione delle tariffe.

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