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Canone unico per le antenne: il Legislatore impone una tariffa forfettaria non modificabile

Il D.L. 77/2021 (art. 40 co. 5 ter) è intervenuto modificando la L. 160/2019 mediante l’inserimento del comma 831 bis riguardante la tariffa applicabile agli impianti installati dagli operatori che forniscono servizi di comunicazione elettronica. 

La modifica, inserita all’interno di un decreto emergenziale privo di qualsiasi altra disposizione inerente ai tributi locali (il decreto riguarda infatti la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza), è rilevante per i Comuni, dato che va ad incidere in modo significativo sull’applicazione del Canone patrimoniale alle occupazioni effettuate mediante le antenne e i ripetitori.

Infatti, la nuova disposizione impone l’applicazione di una tariffa forfeffaria di € 800,00, non modificabile dai Comuni, per tutte le occupazioni, diverse da quelle permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (ex art. 1 co. 831 L. 160/2019), realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio.

La norma, che è stata probabilmente prevista al fine di assicurare la tutela della concorrenza tra i vari operatori del mercato delle telecomunicazioni, comporta un importante cambiamento per gli Enti dato che saranno costretti ad applicare la tariffa imposta per legge, e non più quella autonomamente stabilita per questa tipologia di occupazione. Ciò potrebbe comportare quindi significative ricadute economiche sulle entrate comunali dato che, in molti casi, tali occupazioni erano pesantemente tassate al fine di compensare la collettività sia per lo sfruttamento del suolo, sia per le conseguenze sulla salute pubblica che simili opere potrebbero comportare.

Ulteriori problematicità potrebbero poi derivare dal fatto che il comma 831 bis, essendo stato inserito con la Legge di conversione n. 108/2021, è in vigore dalla fine di luglio. Nulla è stato previsto per il periodo precedente, con la conseguenza che nel frattempo i Comuni potrebbero aver riscosso già il Canone per l’anno 2021 applicando la tariffa da loro individuata. Resta quindi da capire se dovranno essere effettuati riconteggi del Canone dovuto (e quindi eventuali rimborsi) o se la nuova disposizione avrà valore solo pro futuro quindi a far data dall’anno 2022, come pare più probabile.

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