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Canone unico applicabile anche ai produttori di energia elettrica

Con la Risoluzione n. 3/DF del 22/03/2022, il MEF chiarisce che fra le attività strumentali disciplinate dall’art. 1 co. 831 L. 160/2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 € deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

Il MEF si è pronunciato in risposta ad una richiesta di chiarimenti promossa da Enel Italia circa l’applicazione del Canone unico patrimoniale nel caso di occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione di servizi di pubblica utilità nel settore della distribuzione ed erogazione di energia elettrica che costituiscono una unica rete integrata alla luce della norma di interpretazione autentica fornita dall’art. 5 co. 14 quinquies lett. b) D.L. 146/2021 (norma di interpretazione autentica dell’art. 1 co. 831 L. 160/2019). Più precisamente, veniva chiesto se le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità indicate dalla norma citata dovessero essere intese a titolo esemplificativo e se, quindi, potesse rientrarvi anche l’attività di produzione di energia elettrica.

Il Ministero precisa in primo luogo che le aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici sono quelle che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente. In altre parole, l’attività svolte da questi soggetti costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione).

In secondo luogo, chiarisce che la menzionata norma di interpretazione autentica ha previsto che il citato comma 831 debba essere inteso “[…] nel senso che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.

Inoltre, dalla lettura combinata dell’art. 1 co. 831 e dell’art. 5 co. 14 quinquies lett. b) D.L. 146/2021 emerge una linea di continuità nella disciplina delle occupazioni relative a detto settore rispetto alla precedente disciplina TOSAP/COSAP, con la conseguenza che le indicazioni contenute nei documenti di prassi amministrativa emananti in passato devono ritenersi valide anche per il Canone: “Né si può pervenire ad una diversa soluzione sulla base dell’assunto che la norma di interpretazione autentica faccia riferimento solo alla fase di “trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale” e non anche a quella di produzione, dal momento che dette fasi sono richiamate dal Legislatore a mero titolo esemplificativo come risulta chiaramente dall’utilizzo del termine “quali”.”

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