La norma contenuta nell’art. 92 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel contemplare la possibilità per i dipendenti degli enti locali a tempo parziale di prestare attività lavorativa presso altri enti previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, dispone al primo periodo che “Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia”.
Tale disciplina, dunque, non può non riferirsi anche alle modalità di costituzione dei rapporti di lavoro in esame, sia per ciò che riguarda il rispetto dei principi generali di selettività per l’accesso al lavoro con le pubbliche amministrazioni e sia con riferimento alle particolari condizioni di attivazione del rapporto part-time previste dalle norme e dalla contrattazione.
È quanto ha precisato il Dipartimento della Funzione Pubblica in un recente parere reso ad un Comune in merito alle corrette modalità applicative del cit. art. 92 TUEL.
Da ciò consegue sia l’impossibilità di effettuare la relativa assunzione per chiamata diretta, sia l’impossibilità di derogare alla disciplina contrattuale che vieta l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale con prestazione inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
E il Dipartimento esclude che per superare quest’ultima preclusione possa farsi utilmente riferimento alla previsione dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di durata media dell’orario di lavoro, considerando, quindi, la durata media di 48 ore per ogni periodo di sette giorni quale limite orario della prestazione lavorativa complessivamente resa dall’interessata in virtù di due rapporti di lavoro part- time.
La disciplina della durata dell’orario di lavoro va letta, infatti, nel suo complesso, ossia facendo comunque riferimento all’orario ordinario di lavoro a tempo pieno che per il comparto funzioni locali è di 36 ore settimanali; ed è in relazione a tale riferimento che opera il limite della durata media dell’orario di lavoro previsto dal comma 2 dell’art. 4 che è funzionale ad assicurare il contemperamento tra le esigenze di flessibilità oraria delle esigenze produttive del datore di lavoro e quelle di tutela della salute del lavoratore. In tal senso, la citata previsione del decreto legislativo n. 66 del 2003 non individua, quindi, un “monte orario ordinario” massimo cui poter ricondurre i debiti orari settimanali di ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale, poiché le rispettive percentuali di tempo lavorato devono comunque concorrere al completamento dell’orario normale settimanale contrattualmente previsto.
