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Funzioni tecniche: l’incentivo non muta se varia il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione

La variazione in aumento del valore della concessione in fase di aggiudicazione non appare un elemento idoneo a modificare la base di calcolo dell’incentivo alle funzioni tecniche neppure qualora quest’ultimo ecceda di oltre il 20 per cento la stima iniziale.

Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana con deliberazione n. 174/2026/PAR.

La Sezione, infatti, in continuità con alcuni orientamenti ormai consolidati nelle pronunce della medesima Corte, ritiene che il valore sul quale calcolare gli incentivi tecnici sia quello che scaturisce dalla applicazione dell’articolo 179 del Codice (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 187/2023/PAR, n. 184/2026/PAR e n. 289/2026/PAR).

L’articolo 179, commi 1 e 2, recita: “1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione (omissis)”; inoltre, l’art. 179, comma 3, prevede che “il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione” (omissis).

Dal combinato disposto delle due disposizioni (artt. 45, comma 2, e 179, commi 2, 1° e 2° periodo, e 3) si ricava, pertanto, che il valore della concessione rilevante ai presenti fini deve essere quello stimato nel momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.

Non assume rilievo, invece, ai fini della determinazione della base di calcolo dell’incentivo in discorso, l’ulteriore periodo dell’art. 179, comma 2, nella parte in cui afferma che “se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione”.

Difatti, l’esplicito riferimento normativo contenuto nell’art. 45 all’importo posto a base della procedura induce a ritenere che il legislatore abbia individuato nella consistenza economica dell’affidamento programmato il parametro cui commisurare le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche. Tale criterio appare coerente con la funzione dell’istituto, diretto a remunerare attività che trovano il proprio presupposto nell’organizzazione e nella gestione della procedura da parte dell’ente concedente. Sotto questo profilo, l’evoluzione del valore della concessione in ragione dell’offerta formulata dall’operatore economico costituisce un elemento eventuale, dipendente dalle dinamiche concorrenziali della procedura, che non incide né sulla natura né sulla complessità delle attività tecniche svolte dal personale interno.

Un’eventuale opzione ermeneutica che assumesse quale parametro il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione – se superiore del 20 per cento alla stima iniziale – finirebbe, viceversa, per introdurre un criterio non espressamente contemplato dalla disciplina legislativa, determinando una variabilità dell’incentivo correlata a fattori estranei alle prestazioni professionali cui lo stesso è riferito. La disposizione di cui all’art. 179, comma 2, ultimo periodo, in merito all’adeguamento del valore della concessione, invece, assume rilievo per l’applicazione di altri ambiti tematici del Codice, quali, ad esempio, quelli legati alla modifica dei contratti nel periodo di relativa efficacia, di cui all’art. 189.

Tags: Incentivi funzioni tecniche