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Per l’ex precario del pubblico impiego scatta il danno comunitario nonostante la stabilizzazione

Con la recente sentenza n. 26566 del 10 ottobre 2026, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
“a seguito della modifica dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposta con l’art. 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv. con modif. dalla legge n. 166 del 2024, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria, da liquidare in base alle previsioni contenute nella nuova disposizione, tenuto conto, ove del caso, dell’eventuale sopravvenuta stabilizzazione, se direttamente ricollegata all’abuso”.

Dunque, l’immissione in ruolo dell’ex lavoratore precario non preclude di per sé il risarcimento, ma può essere valutata come strumento per graduare – e dunque ridurre – l’indennità risarcitoria se risulta collegata in rapporto diretto di causa-effetto all’abuso.

Tags: Risarcimento, Stabilizzazione, Tempo determinato