I magistrati contabili tornano a sottolineare un criterio ormai consolidato in relazione alla gestione dell’agente contabile riscossore: l’obbligo di rendicontazione riguarda l’intera gestione dell’entrata e non può essere limitato alle sole somme materialmente riscosse in contanti.
Il conto giudiziale presentato dall’agente contabile deve rappresentare in modo completo tutte le operazioni riconducibili alla gestione, indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate dagli utenti.
È questo il principio affermato dalla Corte dei conti in una recente pronuncia in materia di resa del conto da parte degli agenti contabili incaricati della riscossione di entrate pubbliche. La decisione chiarisce che il documento trasmesso alla magistratura contabile deve includere non soltanto le somme incassate in contanti, ma anche gli importi versati dagli utenti mediante strumenti telematici e affluiti direttamente sui conti dell’amministrazione.
Secondo la Corte “la qualifica di agente contabile e il correlato obbligo di rendicontazione discendono dalla titolarità della gestione dell’entrata e dalla disponibilità, anche mediata, del denaro pubblico, non già dalla materiale apprensione di cassa”.
La nozione di “maneggio di denaro pubblico” deve, pertanto, essere interpretata in senso ampio. Essa comprende non soltanto la riscossione materiale delle somme, ma anche la gestione di entrate incassate mediante canali digitali, conti correnti postali, piattaforme di pagamento o altri strumenti elettronici, quando tali entrate rientrano nell’ambito delle funzioni attribuite all’agente contabile.
Il conto giudiziale non può quindi ridursi a un semplice riepilogo della cassa fisica. Deve consentire la ricostruzione complessiva della gestione, indicando tutte le somme riscosse e le relative modalità di acquisizione, oltre agli elementi necessari a verificare il carico, lo scarico, gli importi ancora da riscuotere, gli introiti, i versamenti e le eventuali rimanenze.
La parifica effettuata dall’amministrazione e l’assenza di ammanchi o differenze di cassa non sono sufficienti a sanare un conto incompleto. Tali circostanze riguardano infatti la regolarità sostanziale della gestione, mentre la completezza del documento costituisce un requisito preliminare indispensabile per consentire alla Corte dei conti di procedere al relativo esame.
La pronuncia richiama gli enti locali a verificare attentamente che i conti giudiziali comprendano tutte le entrate riconducibili alla gestione dell’agente contabile, comprese quelle riscosse con modalità elettroniche. In caso contrario, il conto può essere dichiarato improcedibile, con la conseguente necessità di integrare o riprodurre la rendicontazione.
Dal punto di vista operativo, risulta pertanto opportuno che gli enti definiscano con chiarezza, nei provvedimenti di nomina e nei regolamenti interni, l’ambito della gestione affidata a ciascun agente contabile, assicurando il raccordo tra i sistemi di riscossione, la contabilità dell’ente e la documentazione trasmessa.
