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Adeguamento della disciplina regolamentare al TQRIF entro il 30 aprile

La Deliberazione ARERA 15/2022 (TQRIF) ha introdotto una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina TARI e che rendono necessario intervenire sui Regolamenti comunali che potranno essere approvati entro il termine del 30 aprile p.v.

Nell’approfondimento n. 7 (consultabile cliccando qui) avevamo provato a fare chiarezza sul rapporto tra le disposizioni contenute nel TQRIF e la disciplina normativa TARI, individuando quelle che a nostro avviso devono essere considerate nell’ambito dell’applicazione del tributo e quelle che invece, ponendosi in contrasto con la normativa vigente, non dovrebbero essere ritenute vincolanti per i Comuni.

Tale valutazione deriva dall’analisi delle relazioni gerarchiche delle fonti nel nostro ordinamento: nello specifico, le deliberazioni dell’Autorità rappresentano norme di rango secondario e sono dunque subordinate alle leggi (di rango primario). Ne consegue che in caso di contrasto tra le prescrizioni di ARERA e una disposizione regolamentare deliberata dal Comune, le prime prevalgono in quanto emanate in forza di una legge speciale, ossia l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017, che trattando un ambito specifico e ben definito possiede un carattere particolare rispetto alla legge attributiva del generale potere regolamentare dei Comuni (art. 52 D.Lgs. 446/1997). Diversamente, nel caso in cui una prescrizione dell’Autorità si ponga in contrasto con una norma di legge, quest’ultima deve prevalere in quanto rappresenta una fonte di rango superiore che non può essere derogata dal contenuto di una fonte di livello inferiore.

In occasione di Telefisco 2023 è stato posto al Ministero un quesito proprio in merito al rapporto tra il potere regolamentare del Comune e le disposizioni approvate dall’Autorità, con particolare riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione TARI: com’è noto la L. 147/2013 fissa tale termine al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato o è cessato il presupposto impositivo; ARERA prevede invece che tale dichiarazione sia presentata entro 90 giorni solari.

Il MEF, nel ricordare che l’Autorità può applicare meccanismi sanzionatori nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni impartite e che la definizione del rapporto tra dette disposizioni non rientra tra le sue competenze, ha affermato che nel caso specifico relativo al termine per la presentazione della dichiarazione, i Comuni possono intervenire a modificare detto termine, in quanto si tratta di una materia non coperta da riserva di legge, specificando altresì che “[…] diverso è, invece, il caso in cui il regolamento abbia o meno previsto il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione tari e il contribuente non abbia tempestivamente adempiuti all’obbligo. Ovviamente, in siffatta ipotesi, nei confronti del contribuente si applicano comunque le disposizioni ordinarie relative alle sanzioni irrogabili per omessa dichiarazione […]”.

A parere di chi scrive invece, alla luce delle considerazioni sopra rappresentate in merito all’applicazione del principio della gerarchia delle fonti, anche laddove il Comune dovesse applicare il termine più restrittivo dei 90 giorni solari, rimane fermo che al contribuente che adempie all’obbligo dichiarativo oltre il termine previsto dal Regolamento ma entro quello previsto dalla norma del 30 giugno dell’anno successivo non può essere applicata la sanzione per omessa dichiarazione.

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