Skip to content

Adeguamento alle disposizioni del TQRIF solo in assenza di contrasto con la normativa TARI

Allo scopo di supportare i Comuni nell’adeguamento ai contenuti della Deliberazione ARERA 15/2022, all’interno dell’approfondimento n. 7 (consultabile cliccando qui), abbiamo cercato di fare chiarezza in merito alla collocazione delle deliberazioni ARERA nella gerarchia delle fonti e, nello specifico, al rapporto tra le disposizioni del TQRIF e la disciplina TARI di riferimento.

A parere di chi scrive, come ampiamente argomentato all’interno di detto approfondimento, nell’ambito delle modifiche regolamentari che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2023, i Comuni dovranno tenere in considerazione se la specifica disposizione introdotta da ARERA sia o meno in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale, ossia: se detta disposizione si pone in contrasto con quanto stabilito dalle leggi che disciplinano la TARI, i Comuni dovranno continuare a fare riferimento ai contenuti di queste ultime in quanto fonti sovraordinate rispetto agli atti normativi di ARERA; diversamente, gli enti sono tenuti all’adeguamento a quanto disciplinato dall’Autorità, anche nel caso di eventuale contrasto con il regolamento comunale vigente. In questo caso specifico infatti, sebbene gli atti emanati da ARERA e i regolamenti comunali siano considerati norme secondarie di pari livello nell’ambito della gerarchia delle fonti, si ritiene che la disposizione di ARERA debba prevalere sulla disciplina regolamentare in quanto emanata in forza di una legge speciale che ha delegato l’Autorità a regolamentare la materia (L. 205/2017).

Segnaliamo che la nostra Società fornisce supporto in tutti gli adempimenti relativi all’adeguamento al TQRIF per i Comuni che gestiscono in proprio la tariffazione ed il rapporto con gli utenti: la scheda del servizio è disponibile cliccando qui.

ArrayTags: ARERA, TARI, TQRIF