Con la sentenza n. 5386/2024 la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio si allinea all’orientamento consolidato e risalente della Cassazione ( n. 1863/2022,), secondo il quale in tema di accertamento IMU su una rendita dichiarata illegittima “gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento (…). È stato, così, affermato, proprio in tema di Ici che qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato” (Cass. n. 11904/2008)”.
In altri termini in caso di impugnazione della rendita da parte del contribuente, la determinazione del giudice passata in giudicato, quindi ormai definitiva, costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’IMU dovendosi appunto considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’ufficio erariale, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento emessi sulla base delle rendite diverse.