Con deliberazione n. 121/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise ha ribadito che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza (di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012) coinvolge il momento genetico del rapporto e non comporta perciò la cessazione automatica degli incarichi in corso.
Ne consegue che la previsione anzidetta deve intendersi non come causa automatica e sopravvenuta di cessazione dell’efficacia del rapporto instaurato antecedentemente al momento della quiescenza, ma come:
a) divieto di “nuovo conferimento” non gratuito, una volta venuta in essere la situazione di quiescenza;
b) divieto di adottare un atto che, a prescindere dal nomen juris (proroghe, rinnovazioni, novazioni, conferme o modifiche del termine di scadenza o altre modifiche comunque denominate, inclusi gli incarichi ex art. 2229 cod. civ. – v. TAR Cz, II, 2 luglio 2025, n. 1168), sostanzialmente, abbia gli stessi effetti di un “nuovo conferimento”;
c) divieto di adottare un atto di conferimento (o “sostanzialmente di conferimento”, nel senso appena detto) con modalità elusive della previsione normativa sopra riferita.
Può ipotizzarsi che sussistano modalità elusive nel senso sopra detto, ad es., quando un incarico è conferito a breve distanza temporale dalla data di maturazione dei presupposti di età e contributivi per l’entrata in quiescenza (sul punto, v. SRCERO/84/2026/PAR: “va comunque evidenziata la necessità che l’ente conferente svolga una rigorosa valutazione sotto il profilo dell’elusione del divieto in questione, dandone specifica evidenza con esaustiva motivazione, nel caso in cui l’incarico sia conferito a persona in servizio, ma prossima al collocamento in quiescenza”).
Potrebbe poi ricorrere tale ipotesi nel caso in cui l’incarico contrasti con specifiche disposizioni ostative, ad esempio perché l’incarico è conferito in violazione di divieti assunzionali (v. art. 9, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113).
Potrebbero ravvisarsi comportamenti elusivi anche nel caso in cui l’incarico contrasti con disposizioni comunque ostative all’incarico in sé considerato.
Soffermandosi, in particolare, sul concetto della “elusività”, la Sezione ha osservato che l’interpretazione della giurisprudenza contabile e di quella amministrativa è consolidata nell’affermare che “…l’esigenza di una interpretazione antielusiva, peraltro, è stata a più riprese evidenziata, sia in sede giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III-bis, sentenza n. 11301/2016) che nelle circolari interpretative che si sono succedute in proposito (cfr., circolare n. 6/2014 e n. 4/2015). È stato al riguardo affermato che “al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all’art. 5, comma 9, del decreto – legge n. 95/2012, occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato (cfr., tra le altre, SRC Sardegna n. 139/2022/PAR)” (cfr. SRC Liguria, del. n. 60/2022/PAR)” (tra le più recenti: SRCLAZ/133/2023/PAR. V. pure SRCTAA/60/2026/PAR, la quale ha da ultimo ribadito “…il principio che le attività non ricomprese nel divieto possono essere conferite a soggetti in quiescenza, purché non si realizzi un’elusione sostanziale della disposizione (C.d.c. Sez. controllo Lazio n. 88/2021/PAR; n. 80/2024/PAR)”).
