Come noto, il testo dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. c, del D.L. n. 25/2025, sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di destinare alle procedure di mobilità una percentuale non inferiore al 15% delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario.
Detta disposizione di legge, dunque, stabilisce chiaramente che la percentuale del 15% debba essere applicata alle “facoltà assunzionali” complessivamente programmate nell’esercizio finanziario di riferimento e non al totale delle vacanze in organico di una singola qualifica o profilo professionale.
È quanto ha precisato dal TAR del Lazio con la recente sentenza n. 16020/2026.
