Skip to content

Illegittima l’istanza di accesso massiva agli atti di un concorso se motivata da generiche esigenze difensive

È legittimo il diniego di accesso agli atti di una procedura concorsuale, opposto a un’istanza avente ad oggetto numerosi documenti relativi a centinaia di candidati, quando l’istanza si limiti a un generico richiamo a esigenze difensive, senza consentire all’amministrazione un vaglio rigoroso ed effettivo della strumentalità dell’accesso rispetto al diritto di difesa.

È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza del 5 ottobre 2026, n. 7318.

I giudici hanno infatti ribadito l’esigenza che la strumentalità dell’istanza di accesso rispetto al diritto di difesa, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sia sottoposta ad un vaglio rigoroso da parte dell’amministrazione cui l’istanza è rivolta.

E ciò si palesa con ancora maggiore evidenza nel caso di istanze “massive”, relative cioè ad una mole ingente di documenti in possesso dell’amministrazione. Vale la pena infatti ricordare che il divieto di controllo generalizzato sull’attività amministrativa previsto in materia di accesso esprime un bilanciamento tra l’ampiezza con cui l’accesso è stato riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per attuare i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, con l’esigenza per quest’ultima di non essere sottoposta ad oneri eccessivi, comportanti un ingiustificato aggravio di attività necessaria ad evadere l’istanza ostensiva, quando a fondamento di questa non si pongano effettive esigenze di tutela giurisdizionale o conoscitive in generale.

Secondo la Sezione, peraltro, la prospettiva ora delineata, risalente alla legge generale sul procedimento amministrativo, può ritenersi oggi rafforzata dall’introduzione in essa nel 2020, nell’ambito dei principi fondamentali di cui all’art. 1, dei doveri di collaborazione e di buona fede (comma 2-bis). Nella sua proiezione bilaterale, rivolta cioè anche alla parte privata del rapporto amministrativo, il dovere ora richiamato richiede pertanto all’interessato di porre l’amministrazione nelle condizioni di potere vagliare effettivamente la strumentalità della documentazione rispetto alle esigenze difensive prospettate nell’istanza di accesso.

Tags: Accesso agli atti, Procedure concorsuali