Come noto, l’azienda speciale è soggetta al principio di gratuità degli incarichi negli organi di amministrazione quando beneficia di contributi a carico della finanza pubblica (art. 6, comma 2 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Tuttavia, come chiarito dalle Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/2019/QMIG, non rientrano nella nozione di contribuzione pubblica il fondo di dotazione conferito dall’ente locale e i corrispettivi erogati in forza di contratti di servizio, i quali consentono il riconoscimento di compensi.
La giurisprudenza contabile ha, inoltre, precisato che la nozione di contributi a carico delle finanze pubbliche indica le somme volte alla realizzazione degli scopi pubblici, laddove “la risorsa pubblica rimane vincolata al raggiungimento dello scopo per il quale è stata erogata, in quanto strumentale all’attuazione di un programma di stampo pubblicistico nel quale il privato è direttamente coinvolto” (ex plurimis SRC Lombardia n. 114/2026/PAR con molteplici richiami; Corte dei conti, III Sez. App., n. 104/2026).
Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma non rappresenta il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene.
Occorre, infatti, distinguere tra “corrispettivo” e “contributo”, dato che nel primo caso il trasferimento di risorse rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre nel secondo caso il denaro costituisce l’oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni (cfr. SRC Lazio n. 73/2020/PAR).
Possono perciò essere valorizzate, ai fini della determinazione dei compensi, anche ulteriori risorse aventi natura corrispettiva e sinallagmatica, correlate alla prestazione di servizi e al conseguente impegno gestionale dell’azienda.
Ovviamente, però, l’erogazione di compensi non può essere indiscriminata e deve, anzi, essere connotata da specifiche cautele e rispondere a rigorosi parametri, nel solco di quanto sempre affermato dalla giurisprudenza contabile e come enunciato, anche di recente, dalla Sezione delle Autonomie con la delibera n. 9/2026, sia pure con riguardo ai compensi degli organi delle società partecipate dagli enti pubblici.
A prescindere dalla valorizzazione dei contributi acquisiti nei termini che precedono, infatti, la determinazione dei compensi è effettuata, sul piano formale, sulla base di criteri stringenti e motivati la cui congruità è riconducibile alle dimensioni e alla mole di attività definita nel contratto di servizio che costituiscono una misura ed un limite generale, sicché un riconoscimento o un aggiornamento dei compensi non potranno che essere improntati, sul piano sostanziale, a parametri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza e comunque dovranno tenere conto dell’equilibrio economico complessivo dell’azienda, potendo essere conseguenza di un effettivo e rilevante ampliamento sostanziale dell’attività aziendale e comunque di una maggiore complessità della gestione come derivante dall’utilizzo di finanziamenti finalizzati aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio.
In ogni caso, poi, qualora si provveda al riconoscimento di un compenso agli organi amministrativi delle aziende speciali, trova applicazione la riduzione prevista dall’art. 1, comma 554, della l. n. 147/2013, ove ne ricorrano i presupposti.
Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 338/2026/PAR.
