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Bilancio tecnico 2027/2029: previsioni di cassa, FCDE e nuove variabili da governare

Con settembre entrano nel vivo le attività di programmazione e la prima tappa è la definizione del bilancio tecnico. Il principio contabile applicato concernente la programmazione prevede che il processo sia avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con la trasmissione ai responsabili dei servizi dell’atto di indirizzo e dello schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata predisposto dal responsabile del servizio finanziario. Per gli enti locali di piccole dimensioni, secondo la procedura semplificata, il bilancio tecnico è invece presentato all’organo esecutivo entro il 30 settembre.

Il primo punto di attenzione riguarda le nuove regole per la quantificazione degli stanziamenti di cassa introdotte con il ventesimo decreto correttivo del D.Lgs. 118/2011. Quanto previsto al punto 9.4 del principio contabile All. 4/1 rafforza in modo significativo il vincolo di attendibilità delle previsioni: gli stanziamenti di cassa non possono più essere costruiti come automatica sommatoria tra residui presunti e stanziamenti di competenza, ma devono derivare da una valutazione effettiva dei flussi attesi, tenendo conto della reale capacità di riscossione e pagamento dell’ente, del cronoprogramma delle obbligazioni, dell’andamento dei residui, dei tempi di realizzazione delle entrate vincolate e delle misure organizzative adottate per migliorare la tempestività dei pagamenti. La previsione di cassa diventa quindi un limite operativo della gestione e non un dato compilativo di chiusura del bilancio.

Il collegamento con il Piano annuale dei flussi di cassa, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, rafforza ulteriormente questa impostazione. Le previsioni di cassa del bilancio devono risultare coerenti con il cronoprogramma trimestrale degli incassi e dei pagamenti previsto dal Piano, che dovrà essere aggiornato nel corso della gestione in base agli incassi e ai pagamenti effettivi, alle variazioni di bilancio, al riaccertamento dei residui e all’evoluzione dei fabbisogni finanziari. Ne deriva che il bilancio tecnico deve già incorporare una lettura dinamica della cassa, evitando stanziamenti sovrastimati o non sostenuti da flussi ragionevolmente prevedibili.

Altro punto di attenzione è costituito dalla valutazione sulla possibile applicazione del metodo “accelerato” di determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. La facoltà, collegata all’aggiornamento del principio contabile All. 4/2 ad opera del richiamato 20° decreto correttivo, consente agli enti che abbiano registrato un miglioramento della capacità di riscossione e abbiano formalmente attivato un progetto almeno triennale di accelerazione della riscossione di rideterminare il FCDE di previsione secondo criteri più aderenti ai risultati effettivamente conseguiti.

Un ulteriore elemento di attenzione, già evidenziato in precedenza sul nostro portale, riguarda il Canone unico patrimoniale. A seguito dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dei successivi chiarimenti ministeriali, il canone torna ad assumere rilievo come entrata di natura tributaria, con effetti sia sugli adempimenti di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie, sia sulla corretta classificazione contabile. In prospettiva, gli enti dovranno considerare l’impatto del nuovo inquadramento nella costruzione del bilancio, verificando la coerenza tra regolamenti, tariffe, piano dei conti e previsioni di entrata.

Non va poi trascurata l’iscrizione delle partite relative alle componenti perequative TARI. Le indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, non sono state ancora puntualmente recepite da tutti gli enti. La costruzione del bilancio tecnico deve quindi prevedere capitoli e codifiche coerenti, anche in relazione alle componenti UR1, UR2 e UR3, tenendo conto delle ricadute sul Fondo crediti di dubbia esigibilità e sulla successiva gestione dell’avanzo accantonato.

Da ultimo, gli enti sono chiamati a verificare la corretta iscrizione del contributo alla finanza pubblica previsto per il periodo 2025-2029, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea.

In questo quadro, si inseriranno costanti aggiornamenti derivanti da provvedimenti in discussione e, nelle prossime settimane, dai lavori per la Manovra 2027. Citiamo, data la particolare rilevanza per molti comuni, la proposta presentata dal MIT, tra le altre, di aggiornamento del Codice della strada. La modifica in discussione prevede che il 70% dei proventi delle multe (indistinti, non solo quelli derivanti dagli accertamenti tramite autovelox) siano destinati all’ente proprietario della strada, da reinvestire in interventi per la sicurezza, e il 30% resti nelle disponibilità dell’ente accertatore per le attività di controllo e notifica.

Una simile modifica, se confermata, potrebbe incidere in modo significativo sulle risorse disponibili e sugli equilibri di bilancio degli enti interessati. La fase del bilancio tecnico dovrà quindi essere accompagnata da un attento monitoraggio dell’evoluzione normativa e dei relativi impatti sulla programmazione finanziaria.

In un contesto così complesso e in continua evoluzione, NeoPA affianca gli uffici finanziari con un supporto continuativo in materia contabile, offrendo assistenza operativa nell’interpretazione delle novità normative, nella corretta impostazione degli schemi di bilancio e nella verifica degli equilibri di programmazione.

Per maggiori informazioni o per valutare un percorso di affiancamento personalizzato, potete scrivere a contabilita@neopa.it

Tags: Bilancio di previsione, Bilancio tecnico, FCDE, Gestione cassa