Il problema è noto ormai da tempo, ma ora si manifesta in tutta la sua evidenza dopo il recente pronunciamento della Magistratura contabile.
Con deliberazione n. 73/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Liguria ha infatti ricordato che la cessazione al 31 dicembre 2025 dell’operatività della misura di salvaguardia temporanea di cui all’art. 1, comma 20-ter, del d.l. n. 198 del 2022, comporta che, relativamente all’indennità di funzione di sindaco corrisposta dal 1° gennaio 2026 in avanti, il concorso dello Stato alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dai comuni a seguito dell’applicazione degli incrementi previsti dalle leggi via via intervenute torna ad essere regolato in base al regime ordinario.
Sicché, dalla suddetta data, i contributi erariali previsti a carico del fondo di cui all’art. 57-quater, commi 2 e 3, d.l. n. 124 del 2019 iscritto nel bilancio dello Stato sono concessi soltanto ai comuni che, con oneri gravanti sui propri bilanci, già attribuiscono l’indennità di funzione di sindaco nella misura massima prevista dalla normativa previgente, al fine di compensare il maggior onere ad essi derivante dal riconoscimento degli incrementi aggiuntivi introdotti per via legislativa.
Di fatto, pertanto, i comuni che, come quello istante, non corrispondono alcuna indennità di funzione al sindaco che vi ha fatto rinuncia integrale, oppure la attribuiscono in misura ridotta in presenza di rinunce parziali degli interessati, e che mantengono gli effetti di tali rinunce, non possono beneficiare dei contributi statali in argomento anche se procedessero a riconoscere gli incrementi dell’indennità di funzione, posto che, almeno fino alla concorrenza della misura massima prevista dalla normativa previgente (cioè sostanzialmente dal menzionato decreto interministeriale n. 119 del 2000), le erogazioni disposte a tale titolo sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi, senza possibilità di ottenerne la copertura mediante trasferimenti statali.
