Anche se l’art. 53, comma 23 della legge 388/2000 consente in via del tutto eccezionale e residuale dal punto di vista organizzativo che un appartenente all’organo politico (sindaco o assessore) venga nominato responsabile della struttura organizzativa che sovrintende alla gestione dei lavori pubblici e, in tale veste, assuma il ruolo di RUP, si deve categoricamente escludere che il rapporto che si viene così ad instaurare tra il Sindaco e il Comune possa essere assimilato a quello di lavoro dipendente.
In realtà, il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione, cui l’art. 53 esplicitamente deroga in via assolutamente eccezionale, porta ad escludere certamente la possibilità che il componente dell’organo politico, nominato responsabile del servizio, possa percepire gli emolumenti e le indennità che il contratto nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali riserva ai responsabili dei servizi, come l’indennità di elevata qualificazione. Ed è proprio in questo aspetto di non assimilazione economica che si realizza il contenimento della spesa voluto dal legislatore, tacendo tutte le altre forme di non percorribile equiparazione tra la figura del sindaco nominato responsabile del servizio e quella del lavoratore dipendente che svolge le medesime funzioni e che, in base alla disciplina contrattuale vigente, è incaricato di elevata qualificazione.
Se questo è vero per la funzione principale, ossia quella di responsabile di una unità organizzativa con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del TUEL, a maggior ragione deve escludersi che al Sindaco nominato RUP possano essere corrisposti gli incentivi di cui all’art. 45 del Codice dei contratti.
Lo ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 240/2026/PAR.
