La Corte dei conti conferma l’obbligo di resa del conto giudiziale anche per gli incaricati che riscuotono entrate tramite POS o altri strumenti elettronici di pagamento.
Con la deliberazione n. 132/2026/PAR, depositata il 23 giugno 2026, la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti è tornata ad affrontare il tema della qualificazione dei soggetti che, all’interno degli enti pubblici, ricevono pagamenti mediante POS o altri strumenti elettronici.
La Corte conferma un orientamento ormai consolidato: il concetto di “maneggio di denaro” deve essere inteso in senso ampio e non può essere limitato alla sola disponibilità materiale di contante. In tale nozione rientrano, quindi, anche le modalità di riscossione elettronica, comprese quelle effettuate tramite POS, carte di pagamento o strumenti analoghi.
Ne consegue che i soggetti incaricati della riscossione di entrate per conto dell’ente assumono, di regola, la qualifica di agenti contabili e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, anche nel caso in cui le somme non transitino materialmente nelle loro disponibilità, ma siano riversate direttamente sul conto del tesoriere.
La deliberazione si pone in continuità con quanto già evidenziato dalla giurisprudenza contabile, in particolare nella sentenza-ordinanza n. 176/2022 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria. In quella pronuncia è stata richiamata una nozione estensiva di “maneggio di denaro”, idonea a ricomprendere non solo la riscossione o l’esecuzione di pagamenti secondo le tradizionali modalità organizzative, ma anche le ipotesi in cui il soggetto disponga di denaro pubblico o sia inserito nel relativo processo di riscossione senza l’intervento di altro ufficio.
In quella sede era stato sottolineato come anche il versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti costituisca una peculiare modalità di riscossione che non incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile. Il nuovo parere conferma dunque la medesima impostazione di fondo: ciò che rileva non è la materialità del possesso del denaro, ma il ruolo svolto dal soggetto nel procedimento di acquisizione delle entrate dell’ente.
Un ulteriore profilo operativo è stato affrontato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con la sentenza n. 126/2026, relativa al conto giudiziale presentato da un agente contabile per incassi effettuati anche tramite POS.
Nel caso esaminato, i magistrati contabili hanno rilevato che il conto era stato redatto in difformità dal modello 21 previsto dal d.P.R. n. 194/1996, in quanto nella sezione dedicata ai “versamenti in tesoreria” erano stati indicati gli incassi tramite POS. Tale impostazione è stata qualificata come errore concettuale e non come mera irregolarità formale, poiché confonde due momenti distinti della gestione: la riscossione delle somme e il successivo riversamento alla tesoreria dell’ente.
Alla luce di quanto esposto, emerge come anche le procedure di incasso digitalizzate, pur rispondendo a esigenze di efficienza e tracciabilità, comportano specifiche ricadute operative per gli enti. È quindi opportuno che gli uffici riesaminino le proprie procedure di incasso tramite POS, bonifico diretto e altri strumenti elettronici, al fine di assicurare la corretta individuazione degli agenti contabili e il puntuale assolvimento degli obblighi di rendicontazione previsti.
