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Effetti dell’esternalizzazione dei servizi sulla determinazione del fondo delle risorse decentrate

Come noto, l’art. 6-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni interessate da processi di esternalizzazione dei servizi pubblici “provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale”.

La disposizione in esame si inserisce nel quadro delle misure di coordinamento della finanza pubblica volte ad evitare che operazioni di esternalizzazione di funzioni o servizi possano determinare fenomeni di duplicazione della spesa di personale o di incremento indiretto delle risorse destinate al trattamento accessorio. La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare la neutralità finanziaria dei processi di trasferimento di attività verso soggetti esterni, imponendo una correlazione tra riduzione della struttura organizzativa interna, congelamento della relativa capacità assunzionale e corrispondente riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.

In tale prospettiva, il meccanismo delineato dall’art. 6-bis, comma 2, TUPI non appare costruito secondo una logica meramente “personalistica”, correlata alla permanenza in servizio delle singole unità trasferite, quanto piuttosto secondo una logica funzionale e organizzativa, ancorata all’assetto complessivo derivante dall’esternalizzazione del servizio.

Da ciò consegue che la temporanea riduzione del fondo delle risorse decentrate conseguente all’esternalizzazione di un servizio e al correlato trasferimento del personale deve permanere finché risultino congelati i posti correlati al servizio esternalizzato e permanga la possibilità di successivo riassorbimento del personale medesimo, non assumendo autonomo rilievo, ai fini del ripristino delle risorse decurtate, la cessazione dal servizio di singole unità trasferite al soggetto concessionario.

Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire rilievo determinante alla vicenda individuale del singolo lavoratore, trascurando il fatto che il meccanismo previsto dall’art. 6-bis TUPI è correlato all’esternalizzazione del servizio, al congelamento della relativa dotazione organica e alla necessità di evitare una riespansione delle risorse accessorie in costanza del permanere dell’assetto organizzativo esternalizzato.

In tal senso depone anche la giurisprudenza contabile, la quale ha evidenziato che la riduzione del fondo prevista dall’art. 6-bis cit. costituisce una misura funzionale a garantire l’invarianza della spesa di personale nelle ipotesi di trasferimento di attività verso soggetti esterni, permanendo finché permangano i correlati effetti organizzativi e finanziari dell’esternalizzazione (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 161/2020/PAR).

Nondimeno, non può escludersi che, in presenza di una stabile ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente, possa venire meno il presupposto stesso della riduzione del fondo.

Tale evenienza potrebbe configurarsi laddove l’Ente proceda alla soppressione definitiva del posto congelato; ovvero modifichi stabilmente la propria dotazione organica; oppure venga meno la possibilità di riassorbimento del personale prevista dal contratto di servizio.

Solo in presenza di una simile ridefinizione strutturale potrebbe infatti sostenersi che la riduzione del fondo abbia esaurito la propria funzione di neutralizzazione finanziaria degli effetti dell’esternalizzazione.

È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle Marche con la deliberazione n. 162/2026/PAR.

Tags: Esternalizzazioni, Fondo risorse decentrate