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Segretari comunali, spesa fuori dai limiti ma con rideterminazione della spesa storica di riferimento

Come noto, l’art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 19/2026 (convertito, con modificazioni, dalla legge 50/2026) ha previsto l’esclusione di alcune voci retributive del segretario comunale dai limiti di spesa di personale (art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006; art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017) per i Comuni fino a 3.000 abitanti.

Un dubbio che molti addetti ai lavori si sono posti subito all’indomani dell’entrata in vigore della norma è se, per il principio di omogeneità, la suddetta esclusione debba operare sia sulla spesa attuale che sulla spesa storica di riferimento.

A questo interrogativo ha fornito una prima risposta, seppur non definitiva, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Molise con la delibera n. 43/2026/PAR.

I giudici, infatti, pur dichiarando soggettivamente inammissibile la richiesta di parere formulata dal Segretario comunale del Comune istante, hanno precisato che «dal tenore letterale delle norme appena richiamate, apparirebbe prima facie plausibile ad un accorto interprete un’esegesi che, privilegiando ragioni di coerenza logica ed omogeneità di calcolo, sancisse l’irrilevanza della spesa retributiva per il Segretario Comunale sia nel calcolo del limite “storico” sia nel calcolo dell’importo “attuale”, da raffrontare a quello “storico”».

In proposito, tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare come dagli atti parlamentari emerga con chiarezza quale fosse la reale volontà del legislatore. Invero, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge di conversione, la norma in esame «persegue la duplice finalità di favorire l’immissione di nuovi segretari comunali presso i comuni fino a 3000 abitanti, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunale sulla propria capacità assunzionale, e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario, i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all’interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni».

Tags: Limiti di spesa, Segretari comunali