L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti richiesti dall’ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare integrativo riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.
L’ARAN aveva sottoposto due quesiti specifici: se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrano o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente; e se la medesima disciplina si applichi anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell’anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
Con riguardo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il medesimo regime di non imponibilità si applica anche ai benefici finanziati con le quote del Fondo costituite da residui di anni precedenti o da residui delle risorse per il lavoro straordinario.
