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Trattamento fiscale IRAP su incentivi tecnici e incentivi recupero evasioni IMU e TARI

Con la recente deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha confermato l’orientamento secondo il quale gli importi dovuti al personale dipendente a titolo di incentivi alle funzioni tecniche spettano al netto dell’Irap, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può far gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro.

Le poste a titolo di Irap non possono perciò rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 45, né nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

La Sezione muove difatti dal principio cardine dell’illegittima riduzione che possa in qualsivoglia modo prodursi sull’incentivo tecnico spettante al personale dell’ente per effetto del pagamento dell’onere Irap, la cui debenza è di esclusiva spettanza di quest’ultimo che deve reperire le relative risorse finanziarie all’interno del quadro economico dell’opera; tale documento rimanda, per le relative spese, alla voce di riferimento di cui al punto 18 dell’art. 5 dell’allegato I.7 al d. lgs. n. 36/2023.

Diversamente si conclude per gli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018, alla luce del quadro positivo tratteggiato dal legislatore. Il criterio testuale mette infatti in luce il principio di onnicomprensività dello stanziamento fissato ex legge nella misura del 5% del maggior gettito accertato e riscosso, come normato nello stesso comma 1091, onde ovviare a che oneri connessi a tale fatto gestionale, compresa l’Irap, abbiamo altrove copertura, con costi aggiuntivi per il bilancio dell’ente oltre la soglia definita.

Tags: Incentivi funzioni tecniche