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Il mancato scorrimento delle graduatorie vigenti non necessita più di alcuna motivazione

Come noto, l’art. 4, comma 1, del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, ha specificato, con norma di interpretazione autentica, che il concorso rappresenta lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.

Secondo il T.A.R. della Lombardia (sentenza n. 1202 del 12 marzo 2026), la norma, dichiaratamente interpretativa e pertanto operante con efficacia ex tunc, è chiara nel qualificare il concorso come strumento prioritario per l’assunzione di personale e ciò incide sia sulla scelta del Comune in ordine alla modalità di copertura dei posti vacanti, sia sulla sussistenza di uno specifico obbligo motivazionale a supporto della scelta.

In relazione al primo profilo, precisa il Collegio, il quadro normativo oggi vigente non consente più di affermare l’esistenza di una preferenza per lo scorrimento delle graduatorie, come invece ritenuto dalla giurisprudenza formatasi antecedentemente (cfr. ex multis T.A.R. Campania sez. V, 02/12/2024, n. 6728), atteso che il concorso viene indicato come strumento preferenziale di reclutamento.

Quanto al dovere motivazionale, invece, la norma interpretativa sopravvenuta esclude l’attualità di un simile obbligo motivazionale in capo alle amministrazioni procedenti, in quanto il legislatore ha indicato come prioritaria la scelta concorsuale, sicché non postula alcuna puntuale motivazione la decisione di non procedere allo scorrimento.

Tags: Assunzioni di personale, Scorrimento delle graduatorie