Gli enti del comparto Funzioni Locali non hanno alcun obbligo di istituire un servizio mensa o, in alternativa, di attribuire al personale dipendente i buoni pasto sostitutivi.
Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 5477 dell’11 marzo 2026.
È infatti agevole osservare, precisa la Corte, che se la contrattazione collettiva avesse voluto assicurare al dipendente, sempre ed in ogni caso, la possibilità di usufruire o della mensa aziendale o del ticket di valore equivalente, la disposizione sarebbe stata diversamente formulata, con la previsione espressa del diritto ad ottenere l’una o l’altra prestazione, e non avrebbe avuto senso alcuno, nel contesto dell’intera disciplina contrattuale, il richiamo alla disponibilità delle risorse, atteso che lo stesso contratto collettivo, al comma 7 dell’art. 27, prevede una equivalenza dei costi a carico dell’ente locale per l’adempimento delle obbligazioni alternative (recita, infatti, l’art. 27, comma 7, del CCNL del 23.2.2026 «Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge», che a sua volta prevede che «Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente»).
La previsione di compatibilità dei costi con le risorse finanziarie a disposizione dell’ente si giustifica, pertanto, proprio in ragione del carattere non assoluto, bensì condizionato, di entrambe le obbligazioni alternative.
In via conclusiva, dunque, i plurimi argomenti evidenziati nei punti che precedono inducono la Corte a ritenere che con la disposizione contrattuale citata non venga direttamente costituito alcun diritto a favore dei dipendenti, né quanto all’istituzione del servizio, né alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione ai singoli enti, compatibilmente con le risorse disponibili.
