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Elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese introdotta dalla legge di Bilancio 2025

Come noto, l’articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, elevando l’indennità per il mese di congedo parentale introdotto dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), dal 60% all’80% della retribuzione e disponendo l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30% all’80% della retribuzione.

Ai sensi del successivo comma 218 del medesimo articolo 1, le predette elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l’Inps ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità applicative delle citate disposizioni.

Seppur rivolta ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, la circolare in esame costituisce comunque un utile strumento per guidare le pubbliche amministrazioni nella corretta applicazione della norma.

Essa evidenzia anzitutto che la modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2025 non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) e dalla legge di Bilancio 2024.

Pertanto, con la nuova formulazione dell’articolo 34, comma 1, del T.U. l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
Come anticipato, poi, l’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.

Ma l’elevazione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Peraltro, l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

Si precisa inoltre che, come già rappresentato nella precedente circolare n. 57 del 18 aprile 2024, per le novità introdotte dalle leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, le decorrenze contenute nella legge di Bilancio 2025, secondo la quale le nuove disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.

Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.

Pertanto:
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;

3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).

Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.

Da ultimo si forniscono precise indicazioni per la compilazione delle denunce contributive (Uniemens/ListaPosPA) da parte delle Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Interessante notare che, nel caso in cui la coppia sia composta da un dipendente pubblico ed uno privato (esempio G), i benefici aumentano. Invero, se la madre dipendente Pa fruisce del congedo parentale a giugno 2026 e il padre, dipendente privato, nei mesi da giugno ad agosto, quest’ultimo avrà diritto a tre mesi di congedo indennizzato all’80%, mentre alla madre spetterà un mese al 100% per il beneficio contrattuale. Per cui i mesi di congedo con l’indennità maggiorata passano complessivamente da tre a quattro.

Come spiega l’Istituto, infatti, i mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.

Si ricorda che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (cfr. l’art. 1 del decreto legislativo n. 151/2001).

Ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell’indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.

Tags: Congedi dei genitori, Inps, Legge di bilancio 2025