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Riparto sanzioni codice della strada: dal conteggio si detraggono solo le spese connesse agli incassi

Con la recente deliberazione n. 112/2023 PAR, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha confermato l’orientamento formulato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG in merito alla suddivisione ed alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per violazione del Codice della Strada, ovvero che “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

L’indirizzo è stato ribadito a fronte della richiesta promossa dal Sindaco di un Comune che aveva formulato un quesito chiedendo se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notificazione delle stesse potessero essere portate in detrazione, così come previsto dal D.M. 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinata all’ente proprietario della strada in quanto il medesimo D.M. 30 dicembre 2019, al penultimo periodo del c. 6 dell’art. 1, prevede che “La ripartizione interesserà il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”.

Rispetto a tale osservazione, i magistrati contabili, con la richiamata deliberazione n. 112/2023 PAR, hanno evidenziato che «il disposto testé richiamato del decreto in commento non comporta il superamento delle linee ermeneutiche tracciate dalla deliberazione n. 1/2019 della Sezione Autonomie, che si è pronunciata nell’ottica della rispondenza alla voluntas legis di includere le spese affrontate dall’ente da cui dipende l’organo accertatore nella metà delle risorse allo stesso spettanti.
La ripartizione al 50% dei proventi in favore dell’ente proprietario della strada in cui è stata compiuta e rilevata la violazione dei limiti della velocità ha il suo titolo esclusivo nel diritto di proprietà fondante il rapporto dominicale che lega indissolubilmente l’ente proprietario medesimo al suo bene. Le spese pertanto rientrano nella quota parte spettante all’ente accertatore non titolare del titolo di proprietà, in linea con l’intenzione del legislatore, come del resto avevano lasciato intendere gli stessi lavori preparatori della legge n. 120/2010 nel testo approvato dalla Camera, a tenore del quale “All’ente da cui dipende l’organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento
”.
Tanto premesso, la ripartizione dei proventi prevista dal Decreto del MIT interessa il totale delle somme incassate nell’anno di riferimento indipendentemente dall’esercizio in cui è avvenuto l’accertamento. Ciò, ad avviso di questa Sezione, al netto unicamente delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi agli incassi, aggiunte alle sanzioni, quali, ad esempio, le spese di postalizzazione. D’altra parte, secondo le indicazioni contenute nello stesso decreto ministeriale, sono gli introiti derivanti dalle sanzioni pecuniarie a costituire la quota parte da inserire nell’apposita sezione della relazione compilata secondo lo schema obbligatorio ai fini dell’adempimento della rendicontazione informatica».

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