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Relazione performance e PEG non sostituiscono il referto del controllo di gestione

Con la recente deliberazione n. 13/2021 PRSP, la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha evidenziato come gli articoli 198 e 198bis del D. Lgs. 267/2000 prevedano che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili; il medesimo referto deve essere trasmesso alla Corte dei conti.

Rispetto alle suddette previsioni, i magistrati contabili hanno rilevato come la relazione sulla performance (art. 10 D. Lgs. 150/2009) ed il piano esecutivo di gestione (art. 169 D. Lgs. 267/2000), ancorché con l’evidenza della percentuale di realizzazione degli obiettivi finanziari, non siano sufficienti ad integrare i contenuti previsti per il referto del controllo di gestione.