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PNRR: fondi erogati anche agli enti in ritardo con SOSE e BDAP

Con la Circolare DAIT n. 24 del 2 marzo 2023 il Ministero dell’Interno ha reso noto che non verranno sospesi i trasferimenti di risorse PNRR agli enti inadempienti rispetto alla compilazione dei questionari SOSE e alla trasmissione dei documenti previsti alla BDAP.

Nello specifico saranno disapplicate le sanzioni previste dall’art. 161 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: “4.  Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.” e dall’art. 5 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 216/2010: “c)  ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all’adempimento dell’obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all’Ente locale e la pubblicazione dell’ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell’interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all’articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard.