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Perdita massima da agevolazioni TARI: il vincolo aggiuntivo in avanzo

Gli effetti della pandemia travolgono il Rendiconto. Più precisamente gli effetti della complessità dell’analisi da effettuare e della confusione che si è venuta a creare tra Decreti, Faq della Ragioneria Generale dello Stato e indagini a campione della Corte dei Conti (tra l’altro con richiesta di compilazione di schemi ben più dettagliati rispetto a quello della Certificazione) hanno messo in secondo piano il Rendiconto a favore della temutissima Certificazione del Fondone in scadenza il prossimo 31 maggio.

Uno dei tanti aspetti oggetto di analisi e, in assenza di specifiche indicazioni, di interpretazioni è senza dubbio la quota prevista nella “Tabella 1-Comuni” del Decreto 59033 del 1° aprile 2021 (che sostituisce integralmente il Decreto dello scorso 3 novembre) relativa alla perdita di gettito TARI massima consentita.

Il modello di Certificazione, infatti, porta in automatico in detrazione tale quota a prescindere dall’effettiva minore entrata registrata nelle scritture contabili dell’Ente.

Vale a dire che la differenza di valore tra la perdita massima stabilita in Tabella 1 e l’effettiva minore entrata rilevata dall’Ente deve essere vincolata in avanzo di amministrazione come quota aggiuntiva rispetto al vincolo stabilito in base al risultato della certificazione.

Il risultato della Certificazione rappresenta di fatto un utilizzo del Fondone che rischia di essere falsato nel caso in cui la minore entrata TARI da agevolazioni risulti essere inferiore rispetto alla quota massima stabilita in Tabella 1, rappresentando un bisogno che in realtà l’Ente, nel corso dell’anno 2020, non aveva.

Neopa sta collaborando con diversi Comuni alla definizione della Certificazione del Fondone e dei vincoli da apporre sull’avanzo di amministrazione al 31.12.2020; per informazioni in merito potete inviare mail a info@neopa.it.