Sebbene il 30 aprile appaia data ancora lontana, desta una discreta preoccupazione la tempistica di elaborazione dei Piani Finanziari 2026/2029 così come disciplinata all’interno del MTR-3. Nella premessa della Deliberazione 397/2025, a pagina 35, vengono richiamate le mansioni degli Enti Territorialmente Competenti:
“[…] Ritenuto peraltro che sia necessario chiarire il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di governance multilivello di settore – definito dalla legislazione vigente e attuato dalla regolazione dell’Autorità – ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l’Autorità medesima:
[…] gli Enti territorialmente competenti […] sono responsabili di assicurare concretamente l’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse;
conseguentemente, alla luce delle prerogative (e delle relative responsabilità) di programmazione e di determinazione tariffaria attribuite agli Enti territorialmente competente, sia opportuno:
– ribadire ed esplicitare che a questi ultimi è rimessa l’attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori, da svolgere con procedura partecipata da parte di questi ultimi, richiedendo anche agli ETC di motivare agli operatori le scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti dagli stessi prodotti, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
– esplicitare […] che i medesimi ETC sono tenuti alla predisposizione e all’adozione del piano economico-finanziario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, […];
– […] confermare l’attribuzione agli ETC – in via esclusiva – la responsabilità delle valutazioni e delle decisioni in ordine alla quantificazione di alcuni parametri […] purché nel rispetto degli intervalli e dei criteri fissati dall’Autorità […]”
A fronte di tutte le attività sopra descritte (e numerose altre, tra cui ad esempio l’eventuale produzione di una relazione volta a superare il limite all’incremento tariffario) segnatamente attribuite agli ETC, l’Autorità ha ritenuto di “precisare i termini, in capo al singolo gestore, per la trasmissione del PEF all’organismo competente, al fine di garantire a quest’ultimo tempistiche coerenti per la validazione dei dati, l’esperimento della procedura partecipata e l’assunzione delle pertinenti determinazioni, nonché i termini, in capo all’organismo competente medesimo, per la trasmissione delle predisposizioni tariffarie all’Autorità, anche tenendo conto dell’onere amministrativo legato alla molteplicità di ambiti tariffari afferenti a un medesimo ETC”.
L’articolo 7.1 della Deliberazione sopra richiamata ha così disposto quanto segue: “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026”.
L’Autorità ha quindi vincolato i Gestori alla trasmissione dei propri dati entro sessanta giorni dal termine per l’approvazione delle tariffe TARI. Com’è facilmente osservabile, tale termine non può essere ritenuto congruo sulla base di alcune considerazioni, anche strettamente operative, che di seguito si riportano:
– il termine per l’approvazione delle tariffe corrisponde all’ultimo giorno utile per la celebrazione del Consiglio Comunale previsto dalla normativa tributaria: considerando che
– mediamente sono previsti 5 giorni di deposito delle deliberazioni, precedenti alla data del Consiglio Comunale;
– le stesse possono essere redatte solo una volta determinate le tariffe sulla base dei software gestionali in uso negli enti e solitamente sono necessari alcuni giorni per individuare un’ipotesi tariffaria considerata consona dall’Amministrazione locale, soprattutto in caso di probabili incrementi come pare consentito dall’applicazione del MTR-3 che prevede soglie dell’incremento tariffario annuale anche consistenti;
– per determinare le tariffe occorre disporre di un Piano Finanziario approvato dall’Ente Territorialmente Competente;
– provando a delineare un “cronoprogramma inverso”, partendo proprio dalla scadenza per l’approvazione delle tariffe e considerando i tempi di deposito della documentazione per il consiglio comunale, i tempi di redazione degli atti stessi, la preventiva accettazione da parte dell’Amministrazione comunale delle tariffe che saranno proposte nel consiglio stesso, i giorni necessari all’elaborazione delle simulazioni tariffarie sulla base del nuovo Piano Finanziario che a sua volta dovrà essere validato, possiamo ipotizzare che l’ETC disponga di circa 20 giorni complessivi per:
– analizzare i dati ricevuti dai singoli Gestori, valutando che gli stessi siano stati di fatto desunti da fonti contabili obbligatorie;
– richiedere eventuali delucidazioni in merito ad elementi non evidenti nella documentazione ricevuta ed attendere i riscontri (senza disporre di poteri coercitivi sui tempi di attesa);
– ottenuti i chiarimenti necessari, valutare i riscontri e ammettendo la completezza degli elementi trasmessi, procedere all’aggregazione dei PEF dei singoli Gestori generando i documenti unitari;
– analizzare l’equilibrio economico-finanziario dei singoli gestori e qualora non confermabile procedere alla valutazione e stesura di una istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria;
– valutare la sussistenza dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
– considerare eventuali efficienze nei costi derivanti dall’espletamento di procedure ad evidenza pubblica da salvaguardare e procedere, nell’ottica di tutela dei contribuenti, ad ipotesi – da condividere con i Gestori – di importi che non si ritiene di coprire integralmente;
– valutare le decisioni da assumere in ordine alla quantificazione di alcuni parametri (ad es. il coefficiente 𝐾𝑎 per il miglioramento delle performance ambientali la cui determinazione deve avvenire sulla base dell’osservazione di diversi indicatori)
oltre ad una serie di altre attività, ben descritte nella disciplina del MTR-3, correlate alle mansioni summenzionate. Ipotizzando che l’Ente Territorialmente Competente operi su un territorio con 20 ambiti tariffari diversi (Comuni), per tutte le attività di cui sopra disporrebbe di poco più di un giorno per confezionare ciascun PEF unitario, relativo al singolo Comune.
Nelle ipotesi operative di cui sopra si è tenuto conto di tempistiche ottimali perché, naturalmente, in un ambito così delicato come quello della determinazione del gettito e delle conseguenti tariffe TARI, le scelte degli Amministratori locali così come le operazioni svolte dal personale comunale possono richiedere anche qualche giorno rispetto a quelli sopra ipotizzati.
Alla luce di tutto quanto sopra appare inevitabile che, nel caso in cui i Gestori trasmettano il proprio PEF solo in data 2 marzo, le funzioni di verifica finalizzate alla validazione svolte dagli Enti Territorialmente Competenti finiranno per essere ridotte ad una mera “presa visione” dei dati ricevuti ed anche le determinazioni dei valori discrezionali non potranno disporre di tempo adeguato a valutarne le ricadute sui contribuenti, per lo più considerando un’ottica temporale di due anni. La conseguenza ultima di questa estrema restrizione temporale consisterà con ogni probabilità in una scarsa attenzione agli esiti tariffari, con potenziale pregiudizio degli utenti del servizio.
Coerentemente con la visione programmatoria che ARERA ha sempre posto al centro della propria regolazione (Periodi regolatori quadriennali, PEFA addirittura decennali) il vincolo posto dall’articolo 7 della Deliberazione 397/2025 ai differenti Gestori per la trasmissione dei propri dati dovrebbe consentire che tutte le attività sopra descritte possano svolgersi con tempistiche più congrue alla rilevanza delle attività affidate agli Enti Territorialmente Competenti.
Siamo quindi convinti che questi ultimi dovrebbero attivarsi per tempo al fine di individuare una scadenza differente rispetto a quella indicata nella Deliberazione 397/2025, ampliando il termine stabilito all’articolo 7.1 ad almeno 90 giorni rispetto alle scadenze previste dalla norma per l’approvazione delle deliberazioni tariffarie.
I dati che i Gestori dovranno considerare infatti vengono desunti da consuntivi relativi all’annualità 2024 che sono già nella disponibilità degli stessi; allo stesso modo le ipotesi di maggiori costi a titolo previsionale così come descritti nella stessa Delibera già richiamata saranno già noti entro la fine del 2025, riguardando servizi da erogare con ogni probabilità dal 1° gennaio 2026. Naturalmente potranno essere valutate eventuali tempistiche differenti in caso di incertezza su taluni dati, in contesti nei quali si rendano necessarie considerazioni ulteriori.
In conclusione il vincolo generalizzato alla presentazione della prima versione dei Piani Finanziari c.d. grezzi 60 giorni prima rispetto al termine ultimo per le deliberazioni tariffarie non pare congruo rispetto alla mole di attività e di responsabilità che l’Autorità pone in capo agli Enti Territorialmente Competenti e si invitano gli stessi a prendere coscienza di ciò, in un’ottica di massima tutela del contribuente a cui la regolazione dovrebbe essere ispirata.
