Skip to content

PEF 2022-2025: le disposizioni di ARERA per l’aggiornamento biennale e infra periodo

Con la nuova Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento.

Ferma restando l’attesa per l’emanazione della documentazione da parte di ARERA che consenta di comprendere come articolare i nuovi Piani Finanziari (a tal proposito si veda la news pubblicata lo scorso 7 settembre) i soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti dovranno predisporre il PEF quadriennale 2022-2025 utilizzando i dati consuntivi relativi all’annualità 2020 considerato che alla data del 31 dicembre 2021 i gestori non avranno a disposizione i bilanci consuntivi 2021 da considerare come base di partenza per la determinazione dei costi efficienti relativi alle annualità 2023, 2024 e 2025: per queste ultime 3 annualità, si potrà provvedere al riallineamento delle componenti di costo ai dati risultanti da fonti contabili dell’anno a-2 solo in sede di aggiornamento biennale del PEF. Si osservi che anche in questo caso, qualora venisse confermato il termine del 31 dicembre 2023 per la predisposizione dell’aggiornamento biennale, non sarebbe possibile utilizzare i dati consuntivi 2023 per l’aggiornamento delle componenti di costo relative all’anno 2025.

In aggiunta all’aggiornamento biennale di cui sopra, che rappresenta una procedura obbligatoria a cui i soggetti coinvolti nella predisposizione del PEF dovranno adempiere, l’Autorità prevede la facoltà per gli organismi competenti di presentare istanza di revisione infra periodo del PEF precedentemente trasmesso; a tal proposito gli articoli 8.5 e 8.6 della delibera 363/2021 disciplinano quanto segue:

“8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l’Autorità valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio”.

Sebbene il MTR-2 introduca una pianificazione economica-finanziaria pluriennale, sarà comunque opportuno, anche nelle annualità 2023 e 2025, procedere con l’analisi degli obiettivi precedentemente fissati all’interno del PEF: si evidenzia infatti che scostamenti rilevanti rispetto ai costi effettivamente sostenuti nell’annualità a-2 o probabili variazioni del servizio che comportano l’inserimento di costi previsionali, potrebbero rendere necessaria una revisione infra periodo del Piano Finanziario; tale necessità è dovuta anche al fatto che l’utilizzo dei medesimi dati di costo per due annualità consecutive (es. costi 2020 per annualità 2022 e 2023) richiede uno sforzo pianificatorio non sempre di facile attuazione: l’ipotesi da parte del gestore dei costi attesi per l’anno 2022 connessi ad esempio all’introduzione di un nuovo servizio è certamente più agevole rispetto all’inserimento di costi attesi connessi al servizio che verrà erogato nel 2023, anno in cui, in assenza di una revisione infra periodo, il Comune potrebbe rischiare di non poter disporre di entrate tariffarie sufficienti a coprire i costi sostenuti per l’erogazione del servizio.

Il medesimo ragionamento si applica nei casi in cui la scadenza del contratto in essere con il gestore affidatario del servizio ricada nel quadriennio: in questo caso il gestore che cessa ad esempio di erogare il servizio alla fine dell’anno 2022 dovrà predisporre nell’anno 2020 un PEF quadriennale; tuttavia nel 2023 sarà necessario che il gestore subentrante provveda alla stesura del PEF di propria competenza, sulla base del nuovo servizio erogato e della pianificazione per le annualità successive.

Ma vi è di più: nelle annualità 2023 e 2025 sarà necessario provvedere alla rendicontazione e all’eventuale recupero dello scostamento tra le componenti previsionali (COI) quantificate nell’anno a-2 e gli oneri effettivamente sostenuti nella medesima annualità. In assenza di una rendicontazione puntuale dei costi effettivi dell’anno a-2, per effetto della mancata predisposizione del PEF nell’anno 2023, non sarebbe possibile procedere all’eventuale restituzione agli utenti della quota connessa alla minore spesa sostenuta.

Alla luce di quanto detto sopra, benché l’articolo 8.5 sopra richiamato preveda la revisione infra periodo solo nel caso di “circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”, si rende necessario (non obbligatorio sulla base delle prescrizioni di ARERA) un aggiornamento annuale del PEF in relazione all’esigenza di adeguamento del Piano finanziario alle situazioni mutevoli che potrebbero verificarsi e alla conseguente possibilità per il Comune di incassare un importo TARI in linea con la copertura dei costi sostenuti.

ArrayTags: ARERA, MTR-2, PEF